Disciplina polizze integrative

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

Si ricorda che il Consiglio Generale della Qu.A.S. nella seduta del 1 luglio u.s. ha esaminato il problema delle polizze integrative di 2° rischio specifico che vengono a volte sottoscritte con Compagnie di Assicurazione per garantire forme aggiuntive di copertura rispetto alle prestazioni già assicurate dalla Cassa.

Si rende noto che il Consiglio Generale della Qu.A.S. nella seduta del 1 luglio u.s. ha esaminato il problema delle polizze integrative di 2° rischio specifico che vengono a volte sottoscritte con Compagnie di Assicurazione per garantire forme aggiuntive di copertura rispetto alle prestazioni già assicurate dalla Cassa.

E’ stato osservato che vengono a determinarsi due situazioni possibili:

  • Fattispecie classica: nel caso di iscritto titolare di polizza sanitaria tradizionale di garanzia primaria che copre l’intero evento sanitario, la Qu.A.S. interviene in forma integrativa ovviamente nei limiti del tariffario vigente.
  • Fattispecie nuova: nel caso di iscritto titolare di polizza sanitaria a secondo rischio rispetto alla copertura Qu.A.S., nel caso specifico la Cassa interviene in prima istanza nei limiti delle tariffe elencate nel nomenclatore per le singole voci.

In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le domande devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dall’azienda oppure di una autocertificazione del Quadro richiedente che attesti la tipologia della polizza sottoscritta con la Compagnia Assicuratrice.

Sarà cura della Cassa restituire al Quadro, in allegato alla lettera di liquidazione della pratica, copia dei documenti sanitari e dei giustificativi di spesa sui quali verrà annotata la tipologia delle prestazioni sanitarie e l’importo liquidato (gli originali rimangono agli atti della Cassa).