Lo Statuto

TESTO  MODIFICATO DALLA ASSEMBLEA DELLE PARTI SOCIALI  DEL 27 APRILE 2010
 
STATUTO
Art.  1 – Costituzione
 In attuazione  dell’art.  11, seconda parte, del CCNL  per i  dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 14 dicembre  1990 e contratti successivi,  nonché  dell’art.  101, capo decimo, titolo V  del CCNL  per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 30 maggio 1991 e contratti successivi, le Parti stipulanti, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl ed Uiltucs uil, istituiscono, ai sensi della legge n. 833 e 23/12/1978, la  “CASSA  ASSISTENZA SANITARIA QUADRI”, in seguito denominata  “QuAS”.
La Quas ha sede in Roma.
L’Associazione ha natura paritetica tra Confcommercio – Imprese per l’Italia da un lato e Filcams Cgil, Fisascat Cisl ed Uiltucs Uil dall’altro.
Art.  2 – Finalità
La QuAS ha lo scopo di provvedere al rimborso  delle spese sanitarie e a tutte le altre attività accessorie e connesse, a favore dei Quadri iscritti, che le fossero affidate  per i presenti e successivi accordi, dalle Parti costituenti di cui all’art. 1 del presente Statuto.
La QuAS, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha fini di lucro.
Art.  3 – Soci e iscritti
Sono  Soci  le  parti costituenti di cui all’art. 1 e cioè : Confcommercio – Imprese per l’Italia,  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
Sono iscritti alla QuAS i quadri ai quali si applicano i contratti collettivi di cui all’art. 1 del presente  Statuto o i contratti di settori affini, in regola con  il versamento delle quote associative.
L’iscrizione decorre  dalla data dell’attribuzione della qualifica di Quadro e rimane  in atto per tutta la durata del rapporto con tale qualifica.
Art.  4 – Organi
Sono Organi della QuAS  :
1.     L’Assemblea dei soci
2.     La Presidenza
3.     Il Consiglio Direttivo
4.     Il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.
I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri  sino all’insediamento dei nuovi Organi.
La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui all’ottavo comma del presente articolo.
La decadenza degli Organi si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, entro trenta giorni con le medesime modalità della nomina, ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 6.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) Dlgs 276/03.
Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea,  debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
Il Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.
Art.  5 - L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle medesime organizzazioni  di cui all’art. 3 del presente Statuto o loro delegati.
Art.  6 -  Poteri dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci ha la competenza sulle seguenti materie  :
1.     nomina, ai sensi dell'art. 9, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 13;
2.     nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 8;
3.     approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti della QuAS;
4.     approva all’unanimità le eventuali modifiche al Regolamento di funzionamento e allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo,  anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti i CCNL di cui all’art. 1 del presente Statuto;
5.     delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti  a favore del Collegio dei Revisori dei conti;
6.     approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale,  nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica nazionale per la bilateralità del terziario,  predisposti con le modalità con le modalità che saranno previste nel Regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità a quanto disposto dalla lettera L) dell’accordo sulla Governance del 10 dicembre 2009;
7.     delibera all’unanimità lo scioglimento dell’Associazione e  ne nomina i  liquidatori.
Art.  7 - Convocazione  e validità
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure su richiesta di uno dei Soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti, e comunque almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o e-mail certificata almeno tre giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea,  di volta in volta, nomina nel suo ambito il Socio che la presiede.
Le sedute sono valide con la presenza di tutti  i soci.
In ottemperanza al principio della pariteticità, alla Confcommercio – Imprese per l’Italia è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri  tre soci.
Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti.
Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci.
Art.  8 – La Presidenza - Nomina  e  poteri
Il Presidente ha la legale rappresentanza della QuAS e stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
La Presidenza:
1.     è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall’Assemblea dei Soci, alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Confcommercio – Imprese per l’Italia;
2.     sovrintende, al funzionamento dell’Ente esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, da regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
3.     convoca l’assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, determinando le materie da  portare in discussione;
4.     provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5.     in  caso di comprovata urgenza può esercitare, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile;
6.     fa dichiarare la nullità, chiede l’annullamento, la rescissione e la risoluzione dei contratti  solo nei casi di assoluta urgenza e con onere  di ratifica del Consiglio Direttivo;
7.     promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transarre, con onere di ratifica del Consiglio Direttivo; 
8.     può esercitare il diritto di proporre querela, a tutela dell’ente, dandone comunicazione al Consiglio  Direttivo nella prima seduta utile;
9.     svolge  qualsiasi pratica fiscale, sottoscrive e presenta ricorsi, denuncie, reclami, concordati e adesione ad accertamenti. 
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo  -  Composizione e nomina
 Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti componenti nominati dai Soci: 
-          9 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, in ragione di 3 per ogni organizzazione sindacale;
-          9 rappresentanti designati dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia, di cui due rappresentanti imprenditoriali del Turismo stipulanti i CCNL del settore.
Art. 10 – Poteri
Il Consiglio Direttivo  ha i poteri  di  amministrazione ordinaria e straordinaria e la competenza sulle seguenti materie:
1.     predispone, per l’approvazione da parte all’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
2.     propone all'Assemblea dei soci, i Regolamenti e le relative modifiche da apportare allo Statuto e ai Regolamenti della QuAS;
3.     propone all’Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale, compresi i programmi pluriennali di investimenti e disinvestimenti della QuAS, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
4.     indirizza e coordina la gestione della QuAS, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;
5.     approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l’organigramma della QuAS in base alle esigenze operative;
6.     nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;
7.     delibera sui ricorsi presentati dagli assistiti entro 60 giorni dalla ricezione;
8.     accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 4 del presente Statuto;
9.     può attribuire  deleghe alla Presidenza.
Art. 11 - Convocazione e validità delle riunioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia stata  fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei Revisori  dei conti.
La convocazione  del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o e-mail certificata almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Alla riunione del Consiglio debbono essere convocati  i Revisori dei Conti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni.
Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal direttore se presente, oppure da uno dei Consiglieri.
Art. 12 - Le  delibere
Le delibere del Consiglio  Direttivo  sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13 - Collegio dei Revisori  dei Conti  -  Composizione e  nomina
Il Collegio dei Revisori si  compone di cinque componenti.
Due  componenti sono designati dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia, due  componenti sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, un componente, che assume le funzioni di Presidente, è designato congiuntamente dalle organizzazioni stipulanti e scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti.
I poteri, i compiti e le responsabilità dei Revisori dei Conti  sono quelli  fissati  dall’art.  2403  e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 14 - Gestione  finanziaria   -  Rendiconto annuale 
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario  secondo le disposizioni statutarie.
L'Esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci della QuAS  entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Art. 15  - Entrate
Le  entrate della QuAS  sono  costituite:
1.     dai  versamenti  dei contributi stabiliti  dalla contrattazione collettiva  nazionale tra le  Parti;
2.     da qualsiasi altra entrata ordinaria e straordinaria.
Art. 16 – Dispositivi di spesa 
Il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi deve essere effettuato con firma  abbinata  del Presidente e del Vice Presidente, previa  apposizione del visto del Direttore.
Art.  17 - Convenzioni
Apposite convenzioni potranno essere concordate  con le Organizzazioni stipulanti per la esazione dei contributi associativi.
Tali contributi associativi costituiscono partite di  giro e sono regolati  da contabilità  speciali.
Art. 18 – Destinazione del patrimonio
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitali, durante la vita dell'Associazione.
In caso di scioglimento per qualsivoglia causa, il patrimonio della Qu.a.S. deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
Si dispone l’intrasmissibilità  e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
Art. 19 – Rinvio alle leggi 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute