Il Regolamento 2025
Tariffario Nomenclatore 2025
Il Regolamento
Premessa
Definizione di Appropriatezza:
L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.
Dal Manuale di formazione per il governo clinico: Appropriatezza https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1826_ allegato.pdf
Articolo 1
Il presente regolamento modifica, con decorrenza 1° gennaio 2025, la preesistente disciplina regolamentare della Cassa secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27 novembre 2024. Con l’iscrizione alla Cassa l’iscritto accetta integralmente il presente Regolamento e il Tariffario Nomenclatore delle prestazioni erogate deliberato di volta in volta dagli Organi della Cassa, prendendo atto delle relative clausole e condizioni da considerarsi tutte essenziali ed inderogabili per qualsivoglia motivo.
Articolo 2
L’iscrizione alla QuAS, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatoria per tutti i dipendenti con qualifica di “Quadro” ai quali si applichino i seguenti CCNL:
- H011- CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi stipulato da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H05Y - CCNL per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (ricompreso il Ccnl Concessionari scommesse ippiche e sportive, bingo) stipulato da FIPE, ANGEM; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE; AGCI, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
- H052 - CCNL per i Dipendenti da Aziende del settore Turismo, stipulato da Federalberghi, Faita e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H04Z - CCNL per i Dipendenti da Imprese di viaggi e turismo, stipulato da Fiavet e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H008 – CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) stipulato da Federdistribuzione, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs.
- H341 - CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie, stipulato da Fruitimprese con Flai CGIL, CGIL, Fisascat CISL, CISL, Uiltucs
- H201 - CCNL per i Dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative stipulato da ANCEF con Flai CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
- HV17 - CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza stipulato da ANIVP; ANIsicurezza; ASSIV; UNIV; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H077 - CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit stipulato da Confederazione Italiana dello Sport, Confcommercio con SLC CGIL; Fisascat CISL; Uilcom UIL
- T09M - CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post intensive, stipulato da Confcommercio Salute Sanità e Cura, Confcommercio con Fisascat CISL e Uiltucs.
È facoltà dell’Assemblea dei Soci QuAS consentire eccezionalmente l’iscrizione di Quadri ai quali vengano applicati CCNL diversi da quelli previsti dallo Statuto QuAS, definendo la misura del contributo annuo dovuto come previsto all’art. 3 dello stesso Statuto QuAS.
Le garanzie erogate dalla Cassa interessano la persona fisica del Quadro con esclusione del nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto per la “Tutela del figlio/a”. A tale scopo:
- l’iscrizione è riservata alle Aziende, Enti, Associazioni, Fondazioni ecc. che svolgono attività riconducibili al settore Terziario, Distribuzione e Servizi, al settore Turismo e alla Distribuzione Moderna Organizzata, elencati in precedenza; sono iscrivibili anche le Aziende estere che adempiono agli obblighi fiscali e contributivi in Italia;
- la richiesta d’iscrizione deve essere trasmessa utilizzando esclusivamente il canale telematico “Nuove Aziende” disponibile sul sito web della Cassa www.quas.it. Con tale adempimento si accetterà espressamente l’applicazione integrale di uno dei CCNL sopra richiamati e la conseguente osservanza di tutti gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti così come previsto dai CCNL medesimi, nonché si darà atto di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali anche di natura particolare. Sempre con la domanda d’iscrizione online, l’Azienda dichiarerà anche di aver edotto il Quadro sui contenuti del Tariffario Nomenclatore vigente e, specificatamente, sulla disciplina regolamentare della Cassa. Il Quadro, contestualmente al primo accesso alla sua area riservata, dovrà accettarne senza riserve l’integrale contenuto da considerarsi inderogabile, approvando per quanto di sua competenza esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.;
- ai fini dell’iscrizione la QuAS potrà richiedere, anche presso gli Enti pubblici e privati, tutta la documentazione che riterrà idonea al fine di accertare l’inquadramento Aziendale ed il rapporto di lavoro instaurato.
I rimborsi possono essere autorizzati per eventi sanitari che insorgono dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro da parte dell’Azienda, come sopra precisato. L’iscrizione alla Cassa costituisce obbligo contrattuale, pertanto, il versamento dei contributi decorre dal mese di attribuzione della qualifica di Quadro, anche se pregressa rispetto alla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro da parte dell’Azienda.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro le prestazioni della Cassa sono sospese alla scadenza della copertura contributiva annuale. In ogni caso l’Azienda deve comunicare entro trenta giorni la cessazione dell’iscrizione del Quadro. Nel caso d’iscrizione o contribuzione non conforme o parziale i rimborsi non potranno essere effettuati sino alla regolarizzazione completa della posizione contributiva.
Articolo 3
Per ciascun Quadro è dovuto un contributo annuale, nella misura stabilita dai CCNL.
Il contributo costituisce parte integrante della retribuzione contrattuale ed è, pertanto, da considerarsi obbligatorio. Con decorrenza 01/01/2025, per tutti i settori di attività che applicano i CCNL H011- CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi è pari a € 426,00 di cui € 56,00 a carico del Quadro e € 370,00 a carico dell’Azienda. Medesimo contributo è previsto per le Aziende che applicano i seguenti CCNL:
- H008 – CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)
- H341 - CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie
- H201 - CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la Lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative
- HV17 - CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza
- H077 - CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit
- T09M - CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post intensive.
Dal 01/01/2025 per le Aziende dei settori del Turismo (H05Y - CCNL per i Dipendenti da Aziende dei settori dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, ricompreso il Ccnl Concessionari scommesse ippiche e sportive, bingo, H052 -CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo, H04Z - CCNL per i dipendenti da imprese di viaggi e turismo) la contribuzione è pari a € 410,00 di cui € 50,00 a carico del Quadro e € 360,00 a carico dell’Azienda.
Limitatamente al primo anno di iscrizione a QuAS, il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del Quadro (€ 50,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’Azienda (€ 360,00) come descritto nella tabella in calce.
All’atto dell’iscrizione di ogni nuovo Quadro non precedentemente iscritto a QuAS, è, inoltre, dovuta dall’Azienda una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari ad € 340,00.
In caso d’inadempimento dell’obbligo contrattuale di iscrizione alla QuAS l’Azienda deve erogare al Quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 37,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto assoggettabile a contributi sociali ed imposizione fiscale.
I contributi devono essere versati dall’Azienda, anche per la parte di competenza del Quadro, per tutti i periodi per i quali è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso coperto dalla relativa indennità. I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Qualora esista il rapporto di lavoro e l’erogazione della retribuzione, il contributo QuAS è dovuto anche se l’orario di lavoro è ridotto.
Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro, con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il versamento della contribuzione da parte dell’Azienda deve essere eseguito in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno oggetto di contribuzione, utilizzando il bollettino MAV spedito all’Azienda o scaricabile online dall’area riservata dell’Azienda.
Per le Aziende che hanno scelto la modalità F24 la scadenza del pagamento è fissata entro il giorno 16 febbraio dell’anno oggetto di contribuzione. Si precisa che anche in caso di pagamento tramite F24 è richiesto il versamento della contribuzione annuale anticipata, da effettuarsi in un’unica soluzione.
Relativamente alla contribuzione annuale, le Aziende già Iscritte alla Cassa potranno variare, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno, all’interno dell’area riservata dell’Azienda, il metodo di pagamento (MAV/bonifico o F24) che utilizzeranno per i pagamenti previsti con decorrenza operativa dal mese di gennaio dell’anno successivo.
In caso di mancata variazione entro tale data, per le stesse rimarrà in vigore il sistema di pagamento in essere.
Per le nuove Aziende che si iscrivono alla Cassa, la scelta della modalità di pagamento (Mav/bonifico o F24) avverrà contestualmente all’atto dell’iscrizione e sarà attiva già nell’anno in corso.
In caso di nuove nomine/assunzioni di Quadri in corso d’anno (successive al termine di scadenza per il versamento del contributo annuale), per le aziende che pagano la contribuzione tramite F24, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro; per le aziende che pagano la contribuzione tramite Mav/bonifico il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro (data di scadenza del Mav). Sarà cura delle Aziende provvedere autonomamente al saldo integrativo della contribuzione seguendo le modalità di pagamento previste dalla Cassa.
Articolo 4
La QuAS rimborsa tutte le prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o diagnostiche – comprese le visite specialistiche – fino all’importo massimo previsto per ciascuna voce, e secondo l’elencazione contenuta nel “Nomenclatore Tariffario”, che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che si intende accettato per effetto della semplice richiesta di iscrizione alla QuAS.
La Cassa riconosce le prestazioni sanitarie fruite all’estero solo se previste nel Tariffario vigente. La documentazione medica probante e le fatture relative alle spese sostenute all’estero devono essere, a cura del Quadro, accompagnate dalla traduzione completa di tutte le voci elencate.
Per il puntuale rispetto dell’unicità dell’evento sanitario e delle prestazioni allo stesso correlate, la voce riportata nel Nomenclatore costituisce l’evento principale e il relativo importo rimborsabile è onnicomprensivo di tutti gli adempimenti e/o pratiche sanitarie connesse, anche se non esplicitamente riportate nel Nomenclatore, che costituiscono parte integrante della prestazione fruita.
La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie polispecialistiche. L’Iscritto potrà fruire di prestazioni in convenzione dopo l’autorizzazione, di volta in volta, preventivamente rilasciata, di volta in volta, dalla QuAS tramite codice PNR (Patient Name Record).
Per tali prestazioni è prevista una partecipazione economica a carico dell’assistito.
Nel caso di spese rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale il pagamento a carico della QuAS riguarderà esclusivamente la parte eccedente non ammessa a rimborso, comunque nei limiti del Tariffario vigente.
In presenza di polizze sanitarie integrative a garanzia primaria sottoscritte con Compagnie di Assicurazione che coprono l’intero evento sanitario, la QuAS interviene esclusivamente in forma integrativa nei limiti del Tariffario vigente. Nel caso di polizze sanitarie a secondo rischio rispetto a QuAS, la Cassa interviene in prima istanza nei limiti delle tariffe elencate nel Nomenclatore per le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le domande devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dall’Azienda, oppure da una autocertificazione del Quadro richiedente con la quale si attesti la tipologia della polizza sottoscritta.
Articolo 5
Per ottenere il rimborso delle prestazioni, sino alla quota massima indicata nel Tariffario, i Quadri iscritti dovranno trasmettere la seguente documentazione:
- l’apposita modulistica, ove necessario, disponibile sul sito web www.quas.it (nella sezione “Tariffario – Prestazioni e Modulistica”)
- la copia della fattura/ricevuta fiscale, che deve riportare la specifica delle prestazioni fruite, e indicare, analiticamente, per ciascuna voce, la spesa sostenuta
- la prescrizione del medico curante contenente la diagnosi o il sospetto diagnostico
- Il modello “Dichiarazione Assunzione di responsabilità”, debitamente firmato, in mancanza del quale non si può procedere all’istruzione della pratica, tale modulo deve essere allegato a ogni richiesta di rimborso ed è scaricabile dal sito web www.quas.it.
Modalità di invio:
È possibile inviare le richieste di rimborso esclusivamente tramite caricamento online. Per effettuare una richiesta di rimborso è necessario accedere al sito www.quas.it e seguire attentamente il percorso informatico indicato.
Tutte le richieste di rimborso inviate tramite canali diversi (e-mail, posta ordinaria e/o raccomandata, consegna a mano, etc.) non saranno accolte e la documentazione inviata non sarà restituita.
Non è necessario l’invio di esiti o referti se non richiesti espressamente dalla Cassa. Ogni pratica potrà essere seguita anche online tramite il sito www.quas.it secondo le modalità previste. Il termine utile per presentare la richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute è fissato in 365 giorni dalla data di fatturazione delle medesime.
Qualora l’importo totale relativo ad una richiesta di rimborso non raggiungesse la soglia minima pari a 160 €, la lavorazione della richiesta verrà automaticamente posticipata di 90 giorni.
Per il raggiungimento della soglia citata sono prese in considerazione tutte le pratiche di rimborso inserite dall’Iscritto nella medesima data.
La prescrizione del medico curante o dello specialista è documento obbligatorio sia per le prestazioni fruite presso centri convenzionati che per quelle erogate presso altre strutture sanitarie.
Ciascuna pratica inoltrata alla Cassa viene esaminata quale evento “indipendente” da qualsiasi altra precedente liquidazione o invio. Eventuali DIAGNOSI o PATOLOGIE già comunicate e documentate non potranno essere accolte ma dovranno essere RINNOVATE o NUOVAMENTE ALLEGATE (ricordando che la validità della prescrizione medica è di 1 anno).
Pertanto, è SEMPRE NECESSARIO FORNIRE la documentazione medica comprovante lo stato patologico che ha determinato la fruizione della prestazione (DIAGNOSI o SOSPETTO DIAGNOSTICO).
In caso di prescrizione elettronica, tale documento dovrà necessariamente essere allegato alla pratica.
La PREVENZIONE è ammessa SOLO per i casi specificatamente indicati nel Tariffario (vedi sezione specifica sulla Prevenzione).
Inoltre, eventuali rimborsi pregressi ottenuti in base a Regolamenti non più vigenti, oppure erogati per correntezza o per errata valutazione della documentazione - sanitaria e/o fiscale - prodotta, non possono dare diritto a ulteriori rimborsi non previsti dal vigente Regolamento.
Nei casi di ricovero ordinario, o Day hospital, o chirurgia ambulatoriale, è necessaria la prescrizione del medico curante, nonché la trasmissione della copia della cartella clinica o di idonea documentazione clinica regolarmente sottoscritta dal responsabile della struttura sanitaria. Si precisa che il rimborso di tutte le spese/onorari relativi ad un ricovero è subordinato alla presenza in cartella clinica della relativa descrizione e registrazione dei nominativi dei professionisti interessati (medici, ostetriche e ogni altro professionista).
Per data di fruizione delle prestazioni si intende la data della rispettiva fatturazione anche in caso di acconti. Detta norma si applica a tutte le prestazioni sottoposte a limiti temporali (come, a mero titolo di esempio, alcune prestazioni afferenti alla fisioterapia, all’odontoiatria e alle lenti correttive): ne consegue che, allo scopo di evitare la decadenza dal diritto ai rimborsi, si ricorda di presentare la domanda entro i 365 giorni dalla data della fattura. Le fatture vengono esaminate dalla Cassa una sola volta nell’ambito della normativa (l’eventuale riesame potrà essere ripresentato entro 90 giorni).
Ciascuna fattura può essere presentata una sola volta. Non è possibile presentare la stessa fattura in pratiche di rimborso diverse. Non è in alcun modo possibile rimborsare fatture relative a prestazioni non ancora effettuate. È consentito il rimborso della fattura di acconto solo in presenza della fattura di saldo completa dell’indicazione analitica delle prestazioni con il relativo importo.
Le prescrizioni non devono riportare una data anteriore a un anno rispetto alla data della fattura che attesta la fruizione della relativa prestazione sanitaria.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 4 la documentazione medica e le fatture relative alle spese sostenute all’estero devono essere accompagnate da una traduzione completa in lingua italiana (effettuabile a cura dello stesso associato). Il rimborso delle pratiche sanitarie avviene esclusivamente, tassativamente e inderogabilmente, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Quadro, che dovrà quindi indicare nella domanda di rimborso il proprio codice IBAN e la banca prescelta.
Sono pertanto del tutto esclusi i rimborsi a mezzo assegno circolare, bancario o postale. Si ribadisce, inoltre, che non potranno essere prese in considerazione richieste di rimborso con pagamento da effettuarsi a favore di soggetti terzi rispetto al Quadro, anche se formalmente cessionario dei corrispondenti diritti.
La Cassa non può svolgere, per motivi organizzativi e per la mancata conoscenza diretta dello specifico quadro clinico dell’assistito, servizi di consulenza sanitaria su casi concreti.
Spetta al medico curante e/o all’interessato l’individuazione della specifica prestazione e l’accertamento e/o valutazione della rispondenza rispetto alle voci previste dal Tariffario della Cassa, assumendosene la responsabilità. Similmente, per quanto attiene i calcoli preventivi, la Cassa non può esprimere alcuna considerazione in merito né fornire elementi di valutazione, che spettano esclusivamente all’interessato. La conclusione della domanda avverrà formalmente soltanto dopo l’approvazione dei Consulenti medici della Cassa.
Non saranno fornite consulenze di carattere fiscale, né informazioni sulle prestazioni sottoposte a limite o già fruite nel corso dell’anno.
Articolo 6
La Cassa, in relazione alle prestazioni oggetto di richiesta di rimborso, si riserva di richiedere in ogni momento ulteriore documentazione riguardante patologie, esami, analisi, spese, immagini fotografiche e quant’altro ritenga necessario per l’evasione della pratica, nonché sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa, anche preventivamente alla prestazione oggetto di richiesta di rimborso.
È facoltà della Cassa, ove ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, subordinare le successive richieste di rimborso a preventiva valutazione, attraverso la richiesta di esibizione del preventivo di spesa e/o della documentazione sanitaria (reperti fotografici, referti medici e quant’altro). In caso di rifiuto dell’invio o mancata presentazione dei documenti richiesti o di disponibilità a sottoporsi a visita medica, la Cassa potrà valutare la possibilità di interrompere o respingere il rimborso.
La Cassa, inoltre, in caso di infortunio o incidente, può richiedere referti rilasciati dal Pronto Soccorso e/o verbali redatti dalle Autorità competenti intervenute.
La Cassa è tenuta al recupero delle somme erroneamente rimborsate a causa di errori di qualsiasi genere o per qualsiasi motivo di irregolarità riscontrato dalla stessa. Tali somme dovranno essere restituite dall’iscritto con bonifico bancario, secondo le indicazioni fornite dalla Cassa. In mancanza della restituzione dell’importo non spettante, la Cassa non potrà erogare ulteriori rimborsi in forma indiretta, né prestazioni in forma diretta.
Articolo 7
Sono in ogni caso escluse dal rimborso le prestazioni di seguito elencate:
- tutte le prestazioni che non rispettino il principio dell’appropriatezza secondo i canoni stabiliti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle linee guida scientifiche
- visite mediche non specialistiche. La specializzazione del medico curante è accertata dalla Cassa attraverso l’iscrizione nell’apposito Albo professionale
- prestazioni effettuate in assenza di stati patologici
- tutti i farmaci ad eccezione di quelli chemioterapici; tutte le strumentazioni, in quanto il costo è compreso nella tariffa prevista per la prestazione sanitaria nel rispetto del principio dell’unicità dell’evento sanitario
- tutte le prestazioni odontoiatriche non esplicitamente elencate nel presente Tariffario Nomenclatore
- prestazioni sanitarie, anche chirurgiche che abbiano componenti con finalità estetiche
- prodotti dietetici
- calzature ortopediche, calze elastiche
- presidi per deambulazione
- colorimetro a riflessione per la misurazione domiciliare della glicemia
- spese di viaggio e soggiorno (per qualunque intervento e/o prestazioni collegate), salvo le eccezioni specificatamente previste
- apparecchi nebulizzatori per bronco pneumopatie croniche
- tutte le spese già coperte da assicurazioni per legge (nel caso di recusazione, è necessario produrre idonea documentazione), per contratto di lavoro o a carico dell’Azienda, oppure derivanti da partecipazioni a gare sportive od avvenimenti agonistici
- tutte le prestazioni che non sono corredate della documentazione conforme al vigente Regolamento
- tutti i rimborsi che prevedono l’erogazione d’indennità (vedasi indennità di ricovero) spediti oltre 365 giorni dalla data di chiusura dell’evento sanitario
- tutti i rimborsi richiesti oltre 365 giorni dalla data della rispettiva fattura, anche se la stessa ha riguardato un pagamento in acconto o saldo, oppure una prestazione parziale. Il limite di presentazione dei 365 giorni vale anche per il riconoscimento della diaria per i ricoveri. Si precisa che per tale termine fa fede la data d’invio della documentazione con procedura online
- tutte le prestazioni fruite dai nuovi iscritti anteriormente alla data di decorrenza dell’iscrizione alla Cassa nei termini riportati all’articolo 2
- tutte le spese inerenti alle cure termali, che non siano prescritte e motivate da un medico specialista della ASL o da medico INAIL, con effettuazione entro 90 giorni dalla prescrizione presso strutture sanitarie riconosciute e/o abilitate dal SSN nel territorio italiano
- tutte le spese inerenti alle sedute di psicoterapia, qualora:
- non siano prescritte esclusivamente da specialisti in psichiatria e/o neurologia
- non siano effettuate da professionisti abilitati alla attività di psicoterapeuta (Iscritti allo specifico albo degli psicoterapeuti)
- non siano effettuate in sedute individuali
- non siano effettuate in presenza
- tutte le spese odontoiatriche le cui fatture non fossero accompagnate dalla ricevuta del pagamento avvenuto in modalità tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, ecc.)
- tutte le prestazioni fruibili sia in regime di convenzionamento diretto che in modalità indiretta, in
- tutte le prestazioni, anche chirurgiche, inappropriate o non connesse ad uno stato patologico o che, qualora non venissero effettuate, non verrebbe arrecato pregiudizio alla salute dell’iscritto
- tutte le prestazioni di qualsiasi genere, a carattere estetico o con finalità estetica e prestazioni, di qualsiasi genere, ad esse conseguenti o riconducibili o da esse causate
- tutte le prestazioni fruibili sia in regime di convenzionamento diretto che in modalità indiretta, nei casi in cui l'iscritto abbia ricevuto, per qualsivoglia motivo, importi non dovuti e si rifiuti di restituirli
- spese di bolli, imposte e tasse
- prestazioni di natura occasionale
- i ricoveri in regime ordinario o di day hospital/day surgery durante i quali vengono praticate prestazioni mediche, diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche che, per la loro natura, possono essere effettuate anche in ambulatorio senza recare pregiudizio alla salute del paziente.
- tutte le prestazioni effettuate in modalità di telemedicina, salvo nei casi eventualmente espressamente indicati
Articolo 8
Le comunicazioni ufficiali tra la Cassa e gli iscritti avvengono esclusivamente attraverso il sito web istituzionale (www.quas.it) e, al suo interno, nell’Area Riservata dell’iscritto.
Pertanto, l’iscritto potrà accedere a tutte le informazioni e alle regole inerenti alla Cassa attraverso il sito web e potrà accedere a tutte le informazioni inerenti alle sue pratiche di rimborso all’interno della propria area riservata.
L’iscritto potrà formulare eventuali richieste di informazioni attraverso i seguenti canali:
- Posta elettronica tramite l’indirizzo info@quas.it
- Help Desk telefonico chiamando lo 06-5852191 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Nel caso di richieste di rimborso sospese per mancanza di documentazione, l’iscritto può chiederne il riesame attraverso la propria area riservata, entro 90 giorni dalla data di sospensione della richiesta stessa.
Nel caso di pratiche di rimborso respinte in via definitiva, l’iscritto può formulare istanza di ricorso alla Presidenza come descritto all’art. 9 del presente Regolamento.
Articolo 9
Le fatture vengono esaminate dalla Cassa una sola volta. Nel caso in cui la pratica non risulti completa di quanto previsto dal presente Regolamento, la stessa sarà sospesa e l’iscritto potrà procedere al riesame da richiedersi entro 90 giorni dalla data di sospensione.
La richiesta di riesame che non dovesse contenere documentazione aggiuntiva idonea ai fini del rimborso NON interromperà il termine di 90 giorni, trascorsi i quali la pratica verrà respinta definitivamente.
In caso di pratica respinta per ragioni sanitarie o amministrative l’iscritto potrà presentare ricorso entro 90 giorni con istanza alla Presidenza della Cassa, a mezzo raccomandata A/R o PEC (quas@arubapec.it), allegando adeguata documentazione.
I ricorsi di cui sopra saranno esaminati da apposita Commissione, nominata dall’organismo di gestione della Cassa, e deliberati dal Consiglio Direttivo il cui pronunciamento è inappellabile.
Saranno severamente sanzionati, facendo decadere ogni possibilità di rimborso, i comportamenti strumentali al rimborso e a danno della Cassa, quali, ad esempio:
- manomissione delle documentazioni mediche o di spesa
- produzione di documenti e/o informazioni non corrispondenti al vero
- mancata produzione di ulteriore documentazione richiesta dalla Cassa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
Saranno, altresì, oggetto di analisi i comportamenti o gli atti pretestuosi o intimidatori volti ad arrecare un danno all’organizzazione della Cassa o che gettino discredito all’immagine della Cassa.
Il Consiglio Direttivo della Cassa potrà, pertanto, deliberare, in relazione alla gravità dei fatti accertati, la sospensione temporanea o definitiva delle prestazioni garantite al Quadro, ovvero dell’iscrizione alla Cassa.
Nota: Regolarità contributiva
In base alle norme contrattuali ciascun Quadro ha diritto ad essere Iscritto alla QuAS e ad usufruire delle relative
prestazioni previste. Al fine di rendere concreta ed operativa l’unicità del dettato contrattuale, è assolutamente necessario che le Aziende versino i contributi per tutti i dipendenti con la qualifica di Quadro e, pertanto, siano costantemente in regola con quanto stabilito al precedente articolo 3. Nei casi in cui l’Azienda abbia alle proprie dipendenze più Quadri, i versamenti collettivi devono corrispondere ai relativi importi complessivi. In caso contrario, e in carenza di tale rispondenza, la QuAS respingerà le richieste di rimborso (nei termini riportati all’ art. 8) e sospenderà le garanzie per tutti i Quadri Iscritti alla relativa posizione Aziendale.
Tabella di frazionamento del primo anno: H011-Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, H008-Ccnl DMO - HV17- Vigilanza Privata - T09M SALUTE - H077 SPORT- H341 ORTOFRUTTICOLI - H201 IMPORT/EXPORT FIORI
Data Nomina | Decorrenza Nomina | N° Mesi | Azienda | Quadro | TOTALE |
01/01 - 15/01 16/01 - 15/02 16/02 - 15/03 16/03 - 15/04 16/04 - 15/05 16/05 - 15/06 16/06 - 15/07 16/07 - 15/08 16/08 - 15/09 16/09 - 15/10 16/10 - 15/11 16/11 - 15/12 16/12 - 31/12 |
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 16/12 |
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
€ 370,00 € 339,00 € 308,00 € 277,00 € 247,00 € 216,00 € 185,00 € 154,00 € 123,00 € 93,00 € 62,00 € 31,00 € 0,00 |
€ 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 |
€ 426,00 € 395,00 € 364,00 € 333,00 € 303,00 € 272,00 € 241,00 € 210,00 € 179,00 € 149,00 € 118,00 € 87,00 € 56,00 |
Tabella di frazionamento del primo anno: H05Y Ccnl Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo_FIPE - H052 Ccnl settore Turismo_FEDERALBERGHI/FAITA- H04Z Ccnl Imprese di viaggi e Turismo_FIAVET
Data Nomina | Decorrenza Nomina | N° Mesi | Azienda | Quadro | TOTALE |
01/01 - 15/01 16/01 - 15/02 16/02 - 15/03 16/03 - 15/04 16/04 - 15/05 16/05 - 15/06 16/06 - 15/07 16/07 - 15/08 16/08 - 15/09 16/09 - 15/10 16/10 - 15/11 16/11 - 15/12 16/12 - 31/12 |
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 16/12 |
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
€ 360,00 € 330,00 € 300,00 € 270,00 € 240,00 € 210,00 € 180,00 € 150,00 € 120,00 € 90,00 € 60,00 € 30,00 € 0,00 |
€ 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 |
€ 410,00 € 380,00 € 350,00 € 320,00 € 290,00 € 260,00 € 230,00 € 200,00 € 170,00 € 140,00 € 110,00 € 80,00 € 50,00 |
Sezione speciale Gestione Pensionati
Norme integrative del Regolamento
1. L’ammissione all’assistenza QuAS è consentita ai Quadri titolari di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria che siano stati Iscritti alla Cassa in modo continuativo nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione alla Gestione Speciale.
Ai fini del calcolo dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella Gestione Pensionati è presa in considerazione la data in cui l’Azienda ha comunicato l’iscrizione del Quadro a QuAS, come previsto dall’art. 2 del Regolamento generale della gestione ordinaria.
2. A decorrere dal 01/01/2009, i Quadri pensionati che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro-tempore per l’iscrizione alla Gestione Speciale Pensionati, possono essere autorizzati ad effettuare il versamento volontario a completamento del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione (12 mesi). L’autorizzazione di cui sopra è strettamente collegata all’esistenza, congiuntamente e al momento della presentazione della domanda di iscrizione, delle seguenti condizioni:
- Cessazione dell’attività lavorativa che comporta il riconoscimento del requisito pensionistico obbligatorio
- Titolarità della pensione a carico del sistema obbligatorio
- Carenza contributiva non superiore ad un anno (max 12 mesi) rispetto al requisito dei dieci anni di cui all’art. 1;
- Esplicita richiesta del Quadro per l’autorizzazione al versamento volontario della contribuzione mancante
- Versamento in unica soluzione di un contributo volontario annuo, frazionabile se relativo a coperture di periodi inferiori ad un anno, nella misura prevista per i Quadri in quiescenza.
3. L’iscrizione ha effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla contestuale titolarità della rendita pensionistica a condizione che siano stati posti in essere, sotto pena di decadenza, gli adempimenti di cui al successivo punto 4.
In caso di cessazione di attività in corso d’anno, l’iscrizione in qualità di Quadro in Quiescenza ha data di decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo in quanto, per l’anno solare in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro le prestazioni sanitarie sono garantite dal contributo versato dall’Azienda di appartenenza.
4. La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati dovrà essere inoltrata, con un’unica domanda online, dalla propria area riservata “Gestione pensionati > Richiesta iscrizione”, allegando la “Comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione” ricevuta dall’ente previdenziale di appartenenza, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data della comunicazione medesima.
Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 90 gg. dalla data della suddetta comunicazione, tramite l’apposita procedura online presente nella propria area riservata “Gestione pensionati > Richiesta iscrizione”; in alternativa, inviando per raccomandata A/R l’apposito modulo cartaceo predisposto dalla Cassa.
Nel caso di inoltro oltre i 90 gg, la domanda di iscrizione non potrà essere presa in considerazione e l’assistenza QuAS cesserà definitivamente.
5. Il contributo a carico del Quadro pensionato, non frazionabile, è fissato per l’anno 2025 in € 1.050,00. L’entità del contributo è subordinata al costante monitoraggio che QuAS è tenuta ad effettuare allo scopo di mantenere l’equilibrio finanziario della Cassa.
Per tale ragione il contributo può essere modificato dalla Cassa stessa in rapporto all’equilibrio finanziario tra la contribuzione versata e le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti alla Gestione Speciale Pensionati. Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 10/01/2025 utilizzando l’apposito bollettino Mav che sarà inviato direttamente dalla Cassa.
Nel caso di collocamento in pensione nel corso dell’anno solare, il contributo relativo all’anno in corso rimane a carico dell’Azienda e l’iscrizione in qualità di pensionato decorrerà dall’anno successivo a seguito della verifica dei requisiti e del versamento del contributo previsti.
6. Nel caso di mancato versamento del contributo annuo entro i termini previsti nel precedente articolo, la Cassa non invierà alcun sollecito e il pagamento tardivo sarà eccezionalmente ammesso esclusivamente se eseguito entro il 28/02 dell’anno a cui il contributo si riferisce. In tali casi, le prestazioni sanitarie resteranno sospese fino all’incasso del contributo dovuto. Pagamenti eseguiti oltre la data del 28/02 dell’anno a cui il pagamento si riferisce verranno restituiti all’ordinante e l’iscrizione alla Gestione speciale Pensionati verrà cessata definitivamente, senza alcuna possibilità di appello o successiva riattivazione.
Nei casi in cui la verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla Gestione Speciale Pensionati avvenga in corso d’anno e l’iscrizione alla QuAS in qualità di Quadro in servizio sia cessata negli anni precedenti (a titolo esemplificativo nei casi previsti al successivo articolo 7), il pagamento del contributo annuale deve essere eseguito entro la data di scadenza dell’avviso di pagamento, inviato dalla Cassa unitamente alla conferma dell’iscrizione. Nei casi di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, la Cassa non invierà alcun sollecito e il pagamento tardivo sarà eccezionalmente ammesso se eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’avviso di pagamento suddetto. Pagamenti eseguiti oltre i 30 giorni successivi la scadenza dell’avviso di pagamento verranno restituiti all’ordinante e l’iscrizione alla Gestione speciale Pensionati verrà cessata definitivamente, senza alcuna possibilità di appello o successiva riattivazione.
7. L’iscrizione dei Quadri in mobilità lunga ai sensi della legge 223/91, o per effetto di accordo Aziendale riguardante periodi di inattività o cessazione di rami di Azienda per effetto di ristrutturazioni Aziendali, sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL di cui all’art. 2 del Regolamento generale gestione ordinaria temporalmente contenuto nei limiti massimi d’inattività fissati dalla citata legge, è consentita dal momento in cui vengono collocati in pensione sempre che, considerando neutro il periodo di mobilità per il quale non è dovuto alcun contributo, gli stessi possano comunque far valere il requisito ordinario di anzianità di iscrizione alla Cassa di cui al precedente art. 1.
Eventuali prestazioni sanitarie fruite tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione non potranno essere oggetto di rimborso. Rimane comunque obbligatorio e sotto pena di decadenza l’adempimento di richiesta d’iscrizione alla Cassa nei termini e nelle modalità previste all’art. 4.