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Lo Statuto

STATUTO QUAS
 
 
Art.  1 – Costituzione

In attuazione dell’art.  11, seconda parte, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 14 dicembre 1990 e contratti successivi, nonché dell’art.  101, capo decimo, titolo V del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 30 maggio 1991 e contratti successivi, le Parti stipulanti, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, istituiscono, ai sensi della legge n. 833 del 23/12/1978, la “CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI”, in seguito denominata “QuAS”.
La Quas ha sede in Roma.
L’Associazione ha natura paritetica tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e FederDistribuzione da un lato e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dall’altro.

 Art.  2 – Finalità

La QuAS ha lo scopo di provvedere al rimborso delle spese sanitarie e a tutte le altre attività accessorie e connesse, a favore dei Quadri iscritti, che le fossero affidate per i presenti e successivi accordi, dalle Parti di cui all’art.1, ultimo capoverso, del presente Statuto.
La QuAS, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha fini di lucro.

Art.  3 – Soci e iscritti

Sono Soci le parti di cui all’art. 1, ultimo capoverso e cioè: Confcommercio – Imprese per l’Italia e FederDistribuzione, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
Sono iscritti alla QuAS i quadri ai quali si applicano i contratti collettivi di cui all’art. 1 del presente Statuto; ovvero, previo parere vincolante dell'Assemblea dei Soci, i contratti di settori che lo prevedano esplicitamente, a parità di contribuzione, iscrivendo i propri quadri in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari delle prestazioni.  Sono altresì iscritti i dipendenti con qualifica di quadro ai quali si applica il CCNL DMO del 19 dicembre 2018 in virtù del richiamo espresso al par. 3 (Assistenza sanitaria integrativa) del medesimo CCNL, e successive intese.
L’iscrizione decorre dalla data dell’attribuzione della qualifica di Quadro e rimane in atto per tutta la durata del rapporto con tale qualifica.
 
 
Art.  4 – Organi

Sono Organi della QuAS:
1.     L’Assemblea dei soci
2.     La Presidenza
3.     Il Consiglio Direttivo
4.     Il Collegio dei Sindaci

Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.
I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Parti di cui all’art.1, ultimo capoverso, del presente Statuto, entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.
La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui all’ottavo comma del presente articolo.
La decadenza degli Organi si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, entro trenta giorni con le medesime modalità della nomina, ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 6.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta altresì la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente.
Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità/onorabilità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) Dlgs 276/03.
Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli Organi di Gestione, i legali rappresentanti dei Soci.
Non possono essere designati nel Consiglio Direttivo soggetti che ricoprono cariche in altri Enti/Fondi contrattuali deputati a realizzare analoghe attività a livello nazionale.
Non possono essere nominati componenti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio di revisione dell'Ente coloro che abbiano interessi in attività analoghe o correlate a quelle prestate dall'ente, ovvero svolgano attività potenzialmente in conflitto di interessi con le relative cariche.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Presidente del Collegio dei Sindaci possono essere esercitate per non più di due mandati. 
In sede di prima applicazione del presente Statuto coloro che stiano svolgendo o abbiano comunque già svolto uno o più mandati nelle suddette cariche potranno essere nuovamente nominati una sola volta.
Il Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne assume le funzioni di segretario.

Art.  5 - L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è composta dai cinque rappresentanti legali delle medesime organizzazioni di cui all’art. 3 del presente Statuto o loro delegati.

Art.  6 - Poteri dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci ha la competenza sulle seguenti materie:
  1. nomina, ai sensi dell'art. 9, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci, ai sensi dell'art. 12;
  2. nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 8;
  3. delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei Soci;
  4. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti della Quas;
  5. approva all'unanimità dei Soci le eventuali modifiche al Regolamento di funzionamento e allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle Parti Stipulanti i CCNL di cui all'art. 1 e all’art. 3, del presente Statuto;  
  6. delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Sindaci;
  7. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, predisposti con le modalità previste nel regolamento di funzionamento dell'Ente provvedendo all'invio degli stessi alle Organizzazioni Socie;
  8. delibera all'unanimità dei Soci lo scioglimento dell'Associazione e ne nomina i liquidatori. 

Art.  7 - Convocazione e validità

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure su richiesta di uno dei Soci, o del Collegio dei Sindaci, e comunque almeno due volte l’anno per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell’adunanza, con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o e-mail certificata almeno tre giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, salve le deliberazioni di cui ai punti 5 ed 8 del precedente articolo 6.
In ottemperanza al principio della pariteticità, alla Confcommercio- Imprese per l'Italia e FederDistribuzione è assegnata congiuntamente la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno dei restanti tre Soci.
Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci devono essere convocati i Sindaci.
Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega.

Art.  8 – La Presidenza - Nomina e poteri

Il Presidente ha la legale rappresentanza della QuAS e stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
La Presidenza:
1.     è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall’Assemblea dei Soci, alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Confcommercio – Imprese per l’Italia;
2.     sovrintende, al funzionamento dell’Ente esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, da regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
3.     convoca l’assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, determinando le materie da portare in discussione;
4.     provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5.     in caso di comprovata urgenza può esercitare, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile;
6.     invia al Comitato nazionale di indirizzo e controllo (di cui all'accordo sulla governance della bilateralità 19 marzo 2014) tutti i documenti su cui è richiesto parere preventivo e/o informativa obbligatoria.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo - Composizione e nomina

 Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti componenti nominati dai Soci: 
-         6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, in ragione di 2 per ogni organizzazione sindacale;
-         5 rappresentanti designati dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia, di cui uno rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del Turismo stipulanti il CCNL del settore ed 1 rappresentante designato da FederDistribuzione.

Art. 10 – Poteri

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e la competenza sulle seguenti materie:
1.     predispone, per l’approvazione da parte all’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il rendiconto consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
2.     propone all'Assemblea dei soci, i Regolamenti e le relative modifiche da apportare allo Statuto e ai Regolamenti della QuAS;
3.     propone all’Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale, compresi i programmi pluriennali di investimenti e disinvestimenti della QuAS, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
4.     coordina la gestione della QuAS, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;
5.     approva, su proposta della Presidenza, previo parere del Comitato di Indirizzo e Controllo, la pianta organica e l’organigramma della QuAS in base alle esigenze operative;
6.     nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;
7.     delibera sui ricorsi presentati dagli assistiti entro 60 giorni dalla ricezione;
8.     accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 4 del presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza almeno una volta a bimestre sulla base di un calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, nonché tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata o email certificata da spedirsi almeno 7 giorni prima dell'Adunanza con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o email certificata al mento tre giorni prima dell'Adunanza.  
Alla riunione del Consiglio debbono essere convocati i Sindaci.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore se presente oppure da uno dei consiglieri.
I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
 
Art. 12 - Collegio dei Sindaci – Composizione e nomina

Il Collegio dei Sindaci si compone di cinque componenti.
Due componenti sono designati congiuntamente dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia e da FederDistribuzione, due componenti sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, un componente, che assume le funzioni di Presidente, è designato congiuntamente dalle Parti di cui all’art. 1, ultimo capoverso, del presente Statuto e scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legali.
I poteri, i compiti e le responsabilità dei Sindaci sono quelli fissati dall’art.  2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
 
 
 
Art. 13 - Gestione finanziaria - Rendiconto annuale 

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
L'Esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci della QuAS entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile dell’anno successivo.
 
Art. 14 - Entrate

Le entrate della QuAS sono costituite:
1.     dai versamenti dei contributi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le Parti;
2.     da qualsiasi altra entrata ordinaria e straordinaria.

 Art. 15– Dispositivi di spesa 

Il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, previa apposizione del visto del Direttore.

Art.  16 - Convenzioni

Apposite convenzioni potranno essere concordate con le Parti di cui all’art. 1, ultimo capoverso, del presente Statuto per la esazione dei contributi associativi.
Tali contributi associativi costituiscono partite di giro e sono regolati da contabilità speciali.

Art. 17 – Destinazione del patrimonio

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitali, durante la vita dell'Associazione.
In caso di scioglimento per qualsivoglia causa, il patrimonio della Qu.a.S. deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 18 – Rinvio alle leggi 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute
 
Norma transitoria
In riferimento all’articolo 9, per la consiliatura in corso, insediata in data 6 novembre 2019, il rappresentante del Socio FederDistribuzione non farà parte del Consiglio Direttivo.