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Regolamento Pensionati

Il Regolamento 2024
Premessa

Definizione di Appropriatezza:
L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi. Dal Manuale di formazione per il governo clinico: Appropriatezza
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1826_allegato.pdf


Articolo 1
Il presente regolamento modifica, con decorrenza 1° gennaio 2024, la preesistente disciplina regolamentare della Cassa secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 6 dicembre 2023. Con l’iscrizione alla Cassa l’iscritto accetta integralmente il presente Regolamento e il Tariffario Nomenclatore delle prestazioni erogate deliberato di volta in volta dagli Organi della Cassa, prendendo atto delle relative clausole e condizioni, da considerarsi tutte essenziali ed inderogabili per qualsivoglia motivo.

Articolo 2
L’iscrizione alla Qu.A.S., integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatoria per tutti i dipendenti con qualifica di “Quadro” ai quali si applicano il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, del Turismo stipulato da Federalberghi, Federreti, Fipe, Fiavet, Faita e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e settori affini, e della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) stipulato da Federdistribuzione, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL. Hanno altresì l’obbligo d’iscrizione alla Qu.A.S. anche i dipendenti con qualifica di Quadro delle Aziende di Import/ export ortofrutticoli, Fiori, Vigilanza privata, Impianti sportivi e fitness, Concessionari scommesse ippiche e sportive (bingo). Hanno diritto alle prestazioni sanitarie tutti gli iscritti dipendenti da Aziende dei Settori predetti le quali siano in regola con il versamento delle quote contributive dovute alla Qu.A.S. e in regola con l’applicazione integrale del CCNL vigente.
Le garanzie erogate dalla Cassa interessano la persona fisica del Quadro con esclusione del nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto per la “Tutela del figlio/a”. A tale scopo:
  • l’iscrizione è riservata alle Aziende, Enti, Associazioni, Fondazioni ecc. che svolgono attività riconducibili al settore Terziario, Distribuzione e Servizi, al settore Turismo e alla Distribuzione Moderna Organizzata; sono iscrivibili anche le Aziende estere che adempiono agli obblighi fiscali e contributivi in Italia;
  • la richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente il canale telematico “Iscrizioni online nuove Aziende” disponibile sul sito web della Cassa www.quas.it. Con tale adempimento si accetterà espressamente l’applicazione integrale dei CCNL del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi, del Turismo e della Distribuzione Moderna Organizzata e la conseguente osservanza di tutti gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti così come previsti dai CCNL medesimi, nonché si darà atto di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali anche di natura particolare. Sempre con la domanda d’iscrizione online, l’Azienda dichiarerà anche di aver edotto il Quadro sui contenuti del Tariffario Nomenclatore vigente e specificatamente sulla disciplina regolamentare della Cassa. Il Quadro contestualmente alla sua prima registrazione e richiesta di prestazioni, dovrà poi accettarne senza riserve l’integrale contenuto da considerarsi inderogabile, approvando per quanto di sua competenza esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.;
  • ai fini dell’iscrizione la Qu.A.S. potrà richiedere, anche presso gli Enti pubblici e privati, tutta la documentazione che riterrà idonea al fine di accertare l’inquadramento Aziendale ed il rapporto di lavoro instaurato.
L’assistenza sanitaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta d’iscrizione da parte dell’Azienda che deve essere inoltrata alla Cassa online entro 30 giorni dall’assunzione o dall’attribuzione della qualifica di Quadro e termina in caso di irregolarità od omissione contributiva, di decesso o di perdita della qualifica di Quadro. Anche le Aziende che abbiano scelto la modalità contributiva F24 dovranno procedere all’iscrizione online dei nuovi iscritti. La data di inoltro della domanda d’iscrizione non può essere antecedente alla data di nomina/assunzione del Quadro stesso. Non si considerano validamente presentate le domande incomplete e la richiesta d’iscrizione si intende formalizzata e produttiva di effetti solo dopo la effettiva ricezione da parte della Qu.A.S. di tutta la documentazione necessaria.
I rimborsi possono essere autorizzati per eventi sanitari che insorgono dal primo giorno del mese successivo alla decorrenza d’iscrizione alla Cassa che avviene all’atto della formalizzazione della domanda come sopra precisato. L’iscrizione alla Cassa costituisce obbligo contrattuale e, pertanto, il versamento dei contributi decorre dal mese di attribuzione della qualifica di Quadro, anche se pregressa rispetto alla comunicazione dell’Azienda. In caso di cessazione del rapporto di lavoro le prestazioni della Cassa sono sospese alla scadenza della copertura contributiva annuale. In ogni caso l’Azienda deve comunicare entro trenta giorni la cessazione dell’iscrizione del Quadro.
Nel caso d’iscrizione o contribuzione non conforme o parziale i rimborsi non potranno essere effettuati sino alla regolarizzazione completa della posizione contributiva.

Articolo 3
Per ciascun Quadro è dovuto un contributo annuale, nella misura stabilita dai CCNL.
Il contributo costituisce parte integrante della retribuzione contrattuale ed è, pertanto, da considerarsi obbligatorio. Con decorrenza 01/06/2011, per tutti i settori di attività che applicano i CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi è € 406,00 di cui € 56,00 a carico del dipendente e € 350,00 a carico dell’Azienda. Medesimo contributo è previsto per le Aziende che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’Azienda (€ 350,00) come dalla tabella allegata in calce. Limitatamente alle Aziende del settore Turismo la contribuzione è rimasta invariata (€ 340,00 a carico Azienda e € 50,00 a carico del Quadro per un totale di € 390,00) in attesa di definizione del nuovo CCNL del settore.
All’atto dell’iscrizione è inoltre dovuta dall’Azienda una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari ad € 340,00 per ciascun Quadro non precedentemente Iscritto alla Qu.A.S. per il Terziario, Distribuzione e Servizi, per il Turismo e settori affini e per la Distribuzione Moderna Organizzata.
In caso d’inadempimento dell’obbligo contrattuale di iscrizione alla Qu.A.S. l’Azienda deve erogare al Quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 37,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto assoggettabile a contributi sociali ed imposizione fiscale.
I contributi devono essere versati dall’Azienda, anche per la parte di competenza del Quadro, per tutti i periodi per i quali è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso coperto dalla relativa indennità. I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Qualora esista il rapporto di lavoro e l’erogazione della retribuzione, il contributo Qu.A.S. è dovuto anche se l’orario di lavoro è ridotto.
Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro, con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il versamento della contribuzione da parte dell’Azienda deve essere eseguito in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno oggetto di contribuzione, utilizzando il bollettino MAV spedito all’Azienda o generabile online seguendo la procedura indicata sul sito www.quas.it nella sezione “Aziende”.
Per le Aziende che hanno scelto la modalità F24 la scadenza del pagamento è fissata entro il giorno 16 febbraio dell’anno oggetto di contribuzione. Si precisa che anche in caso di pagamento tramite F24 è richiesta la contribuzione annuale anticipata, da effettuarsi in un’unica soluzione.
Relativamente alla contribuzione annuale, le Aziende già Iscritte alla Cassa potranno comunicare la scelta di adesione alla modalità di pagamento preferita (MAV/bonifico o F24) dal 1° ottobre al 30 novembre, con decorrenza operativa dal mese di gennaio dell’anno successivo. In caso di mancata adesione entro tale data, per le stesse rimarrà vigente l’attuale sistema di pagamento. Eventuali successive variazioni con passaggio al sistema di pagamento modalità F24 potranno essere comunicate ogni anno dal 1° ottobre al 30 novembre ed avranno validità dal mese di gennaio dell’anno successivo. Per le nuove Aziende che si iscrivono alla Cassa la scelta della modalità di pagamento (Mav o F24) avverrà contestualmente all’atto dell’iscrizione, e sarà attiva già nell’anno in corso. In caso di nuove nomine/assunzioni di Quadri in corso d’anno (successive al termine di scadenza per il versamento del contributo annuale), sarà cura delle Aziende di nuova iscrizione o già Iscritte provvedere autonomamente al saldo integrativo della contribuzione mediante le modalità di pagamento previste dalla Cassa.



Articolo 4
La Qu.A.S. rimborsa tutte le prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o diagnostiche – comprese le visite specialistiche – fino all’importo massimo previsto per ciascuna voce, e secondo l’elencazione contenuta nel “Nomenclatore Tariffario”, che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che si intende accettato per effetto della semplice richiesta di iscrizione alla Qu.A.S.
La Cassa riconosce le prestazioni sanitarie fruite all’estero solo se previste nel Tariffario vigente. La documentazione medica probante e le fatture relative alle spese sostenute all’estero devono essere, a cura del Quadro, accompagnate dalla traduzione completa di tutte le voci elencate.
Per il puntuale rispetto dell’unicità dell’evento sanitario e delle prestazioni allo stesso correlate, la voce riportata nel Nomenclatore costituisce l’evento principale e il relativo importo rimborsabile è onnicomprensivo di tutti gli adempimenti e/o pratiche sanitarie connesse, anche se non esplicitamente riportate nel Nomenclatore, che costituiscono parte integrante della prestazione fruita.
La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie polispecialistiche. L’Iscritto potrà fruire di prestazioni in convenzione dopo l’autorizzazione, di volta in volta, preventivamente rilasciata, di volta in volta, dalla Qu.A.S.. tramite codice PNR (Patient Name Record).
Per tali prestazioni è prevista una partecipazione economica a carico dell’assistito.
Nel caso di spese rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale il pagamento a carico della Qu.A.S. riguarderà esclusivamente la parte eccedente non ammessa a rimborso, comunque nei limiti del Tariffario vigente.
In presenza di polizze sanitarie integrative a garanzia primaria sottoscritte con Compagnie di Assicurazione che coprono l’intero evento sanitario, la Qu.A.S. interviene esclusivamente in forma integrativa nei limiti del Tariffario vigente. Nel caso di polizze sanitarie a secondo rischio rispetto alla copertura Qu.A.S., la Cassa interviene in prima istanza nei limiti delle tariffe elencate nel Nomenclatore per le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le domande devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dall’Azienda, oppure da una autocertificazione del Quadro richiedente con la quale si attesti la tipologia della polizza sottoscritta.


Articolo 5
Per ottenere il rimborso delle prestazioni, sino alla quota massima indicata nel Tariffario, i Quadri assicurati dovranno trasmettere la seguente documentazione:
  • l’apposita modulistica, ove necessario, disponibile sul sito web www.quas.it (nella sezione “Tariffario – Prestazioni e Modulistica”)
  • la copia della fattura/ricevuta fiscale, che deve riportare la specifica delle prestazioni fruite, e indicare, analiticamente, per ciascuna voce, la spesa sostenuta
  • la prescrizione del medico curante contenente la diagnosi o il sospetto diagnostico • Il modello “Dichiarazione Assunzione di responsabilità”, debitamente firmato, in mancanza del quale non si può procedere all’istruzione della pratica, tale modulo deve essere allegato a ogni richiesta di rimborso ed è scaricabile dal sito web www.quas.it.
Nel caso in cui l’importo richiesto sia inferiore a € 160,00 complessivi, l’invio della richiesta potrà essere effettuato solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della fattura.
Modalità di invio:
È possibile inviare le richieste di rimborso esclusivamente tramite caricamento online. Per effettuare una richiesta di rimborso è necessario accedere al sito www.quas.it e seguire attentamente il percorso informatico indicato.
Tutte le richieste di rimborso inviate tramite canali diversi (e-mail, posta ordinaria e/o raccomandata, consegna a mano, etc.) non saranno accolte e la documentazione inviata non sarà restituita.
Non è necessario l’invio di esiti o referti se non richiesti espressamente dalla Cassa. Ogni pratica potrà essere seguita anche online tramite il sito www.quas.it secondo le modalità previste. Il termine utile per presentare la richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute è fissato in 365 giorni dalla data di fatturazione delle medesime.
La prescrizione del medico curante o dello specialista è documento obbligatorio sia per le prestazioni fruite presso centri convenzionati che per quelle erogate presso altre strutture sanitarie.
Ciascuna pratica inoltrata alla Cassa viene esaminata quale evento “indipendente” da qualsiasi altra precedente liquidazione o invio. Eventuali DIAGNOSI o PATOLOGIE già comunicate e documentate non potranno essere accolte ma dovranno essere RINNOVATE o NUOVAMENTE ALLEGATE (ricordando che la validità della prescrizione medica è di 1 anno).
Pertanto, è SEMPRE NECESSARIO FORNIRE la documentazione medica comprovante lo stato patologico che ha determinato la fruizione della prestazione (DIAGNOSI o SOSPETTO DIAGNOSTICO).
In caso di prescrizione elettronica, tale documento dovrà necessariamente essere allegato alla pratica. La PREVENZIONE è ammessa SOLO per i casi specificatamente indicati nel Tariffario (vedi sezione specifica sulla Prevenzione).
Inoltre, eventuali rimborsi pregressi ottenuti in base a Regolamenti non più vigenti, oppure erogati per correntezza o per errata valutazione della documentazione - sanitaria e/o fiscale - prodotta, non possono dare diritto a ulteriori rimborsi non previsti dal vigente Regolamento.
 
Nei casi di ricovero ordinario, o Day hospital, o chirurgia ambulatoriale, è necessaria la prescrizione del medico curante, nonché la trasmissione della copia della cartella clinica o di idonea documentazione clinica regolarmente sottoscritta dal responsabile della struttura sanitaria. Si precisa che il rimborso di tutte le spese/onorari relativi ad un ricovero è subordinato alla presenza in cartella clinica della relativa descrizione e registrazione dei nominativi dei professionisti interessati (medici, ostetriche e ogni altro professionista).
Per data di fruizione delle prestazioni si intende la data della rispettiva fatturazione anche in caso di acconti. Detta norma si applica a tutte le prestazioni sottoposte a limiti temporali (come, a mero titolo di esempio, alcune prestazioni afferenti alla fisioterapia, all’odontoiatria e alle lenti correttive): ne consegue che, allo scopo di evitare la decadenza dal diritto ai rimborsi, si ricorda di presentare la domanda entro i 365 giorni dalla data della fattura. Le fatture vengono esaminate dalla Cassa una sola volta nell’ambito della normativa (l’eventuale riesame potrà essere ripresentato entro 90 giorni).
Ciascuna fattura può essere presentata una sola volta. Non è possibile presentare la stessa fattura in pratiche di rimborso diverse. Non è in alcun modo possibile rimborsare fatture relative a prestazioni non ancora effettuate. È consentito il rimborso della fattura di acconto solo in presenza della fattura di saldo completa dell’indicazione analitica delle prestazioni con il relativo importo.
Le prescrizioni non devono riportare una data anteriore a un anno rispetto alla data della fattura che attesta la fruizione della relativa prestazione sanitaria.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 4 la documentazione medica e le fatture relative alle spese sostenute all’estero devono essere accompagnate da una traduzione completa in lingua italiana (effettuabile a cura dello stesso associato). Il rimborso delle pratiche sanitarie avviene esclusivamente, tassativamente e inderogabilmente, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Quadro, che dovrà quindi indicare nella domanda di rimborso il proprio codice IBAN e la banca prescelta.
Sono pertanto del tutto esclusi i rimborsi a mezzo assegno circolare, bancario o postale. Si ribadisce, inoltre, che non potranno essere prese in considerazione richieste di rimborso con pagamento da effettuarsi a favore di soggetti terzi rispetto al Quadro, anche se formalmente cessionario dei corrispondenti diritti.
La Cassa non può svolgere, per motivi organizzativi e per la mancata conoscenza diretta dello specifico quadro clinico dell’assistito, servizi di consulenza sanitaria su casi concreti.
Spetta al medico curante e/o all’interessato l’individuazione della specifica prestazione e l’accertamento e/o valutazione della rispondenza rispetto alle voci previste dal Tariffario della Cassa, assumendosene la responsabilità. Similmente, per quanto attiene i calcoli preventivi, la Cassa non può esprimere alcuna considerazione in merito né fornire elementi di valutazione, che spettano esclusivamente all’interessato. La conclusione della domanda avverrà formalmente soltanto dopo l’approvazione dei Consulenti medici della Cassa.
Non saranno fornite consulenze di carattere fiscale, né informazioni sulle prestazioni sottoposte a limite o già fruite nel corso dell’anno.


Articolo 6
La Cassa, in relazione alle prestazioni oggetto di richiesta di rimborso, si riserva di richiedere in ogni momento ulteriore documentazione riguardante patologie, esami, analisi, spese, immagini fotografiche e quant’altro ritenga necessario per l’evasione della pratica, nonché sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa, anche preventivamente alla prestazione oggetto di richiesta di rimborso.
È facoltà della Cassa, ove ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, subordinare le successive richieste di rimborso a preventiva valutazione, attraverso la richiesta di esibizione del preventivo di spesa e/o della documentazione sanitaria (reperti fotografici, referti medici e quant’altro). In caso di rifiuto dell’invio o mancata presentazione dei documenti richiesti o di disponibilità a sottoporsi a visita medica, la Cassa potrà valutare la possibilità di interrompere o respingere il rimborso La Cassa, inoltre, in caso di infortunio o incidente, può richiedere referti rilasciati dal Pronto Soccorso e/o verbali redatti dalle Autorità competenti intervenute.
È facoltà della Cassa dar luogo al recupero delle somme erogate, ma non dovute, tramite compensazione con le successive pratiche in forma indiretta e, in attesa dell’avvenuto recupero, di sospendere le prestazioni in forma diretta.



Articolo 7
Sono in ogni caso escluse dal rimborso le prestazioni di seguito elencate:
  1. tutte le prestazioni che non rispettino il principio dell’appropriatezza secondo i canoni stabiliti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle linee guida scientifiche
  2. visite mediche non specialistiche. La specializzazione del medico curante è accertata dalla Cassa attraverso l’iscrizione nell’apposito Albo professionale
  3. prestazioni effettuate in assenza di stati patologici
  4. tutti i farmaci ad eccezione di quelli chemioterapici; tutte le strumentazioni, in quanto il costo è compreso nella tariffa prevista per la prestazione sanitaria nel rispetto del principio dell’unicità dell’evento sanitario
  5. tutte le prestazioni odontoiatriche non esplicitamente elencate nel presente Tariffario Nomenclatore
  6. prestazioni sanitarie, anche chirurgiche che abbiano componenti con finalità estetiche
  7. prodotti dietetici
  8. calzature ortopediche, calze elastiche
  9. presidi per deambulazione
  10. colorimetro a riflessione per la misurazione domiciliare della glicemia
  11. spese di viaggio e soggiorno (per qualunque intervento e/o prestazioni collegate), salvo le eccezioni specificatamente previste
  12. apparecchi nebulizzatori per bronco pneumopatie croniche
  13. tutte le spese già coperte da assicurazioni per legge (nel caso di recusazione, è necessario produrre idonea documentazione), per contratto di lavoro o a carico dell’Azienda, oppure derivanti da partecipazioni a gare sportive od avvenimenti agonistici
  14. tutte le prestazioni che non sono corredate della documentazione conforme al vigente Regolamento
  15. tutti i rimborsi che prevedono l’erogazione d’indennità (vedasi indennità di ricovero) spediti oltre 365 giorni dalla data di chiusura dell’evento sanitario
  16. tutti i rimborsi richiesti oltre 365 giorni dalla data della rispettiva fattura, anche se la stessa ha riguardato un pagamento in acconto o saldo, oppure una prestazione parziale. Il limite di presentazione dei 365 giorni vale anche per il riconoscimento della diaria per i ricoveri. Si precisa che per tale termine fa fede la data d’invio della documentazione con procedura online
  17. tutte le prestazioni fruite dai nuovi iscritti anteriormente alla data di decorrenza dell’iscrizione alla Cassa nei termini riportati all’articolo 2
  18. tutte le spese inerenti alle cure termali, che non siano prescritte e motivate da un medico specialista della ASL o da medico INAIL, con effettuazione entro 90 giorni dalla prescrizione presso strutture sanitarie riconosciute e/o abilitate dal SSN nel territorio italiano
  19. tutte le spese inerenti alle sedute di psicoterapia, qualora:
    1. non siano prescritte esclusivamente da specialisti in psichiatria e/o neurologia
    2. non siano effettuate da professionisti abilitati alla attività di psicoterapeuta (Iscritti allo specifico albo degli psicoterapeuti)
    3. non siano effettuate in sedute individuali
    4. non siano effettuate in presenza
  20. tutte le spese odontoiatriche le cui fatture non fossero accompagnate dalla ricevuta del pagamento avvenuto in modalità tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, ecc.)
  21. tutte le prestazioni fruite sia in regime di convenzionamento diretto che in modalità indiretta, in
  1. caso di irregolarità contributiva dell’Azienda
  1. spese di bolli, imposte e tasse
  2. prestazioni di natura occasionale
  3. i ricoveri in regime ordinario o di day hospital/day surgery durante i quali vengono praticate prestazioni mediche, diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche che, per la loro natura, possono essere effettuate anche in ambulatorio senza recare pregiudizio alla salute del paziente.
  4. tutte le prestazioni effettuate in modalità di telemedicina, salvo nei casi eventualmente espressamente indicati

Articolo 8
Le fatture vengono esaminate dalla Cassa una sola volta. Nel caso in cui la pratica non risulti completa di quanto previsto dal presente Regolamento, la stessa sarà sospesa e l’iscritto potrà procedere al riesame da richiedersi entro 90 giorni dalla data di sospensione.
 
La richiesta di riesame che non dovesse contenere documentazione aggiuntiva idonea ai fini del rimborso NON interromperà il termine di 90 giorni, trascorsi i quali la pratica verrà respinta definitivamente. In tal caso l’iscritto potrà presentare ricorso per ragioni sanitarie o amministrative avverso il provvedimento entro 90 giorni, con istanza alla Presidenza della Cassa, a mezzo raccomandata A/R o PEC, allegando adeguata documentazione.
I ricorsi di cui sopra saranno esaminati da apposita Commissione, nominata dall’organismo di gestione della Cassa, e deliberati dal Consiglio Direttivo il cui pronunciamento è inappellabile.
 
Saranno severamente sanzionati, facendo decadere ogni possibilità di rimborso, i comportamenti strumentali al rimborso e a danno della Cassa, quali, ad esempio:
  • manomissione delle documentazioni mediche o di spesa
  • produzione di documenti e/o informazioni non corrispondenti al vero
  • mancata produzione di ulteriore documentazione richiesta dalla Cassa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
 
Il Consiglio Direttivo della Cassa potrà inoltre deliberare, in relazione alla gravità dei fatti accertati, la sospensione temporanea o definitiva delle prestazioni erogate, ovvero dell’iscrizione alla Cassa.

Nota: Regolarità contributiva  
In base alle norme contrattuali ciascun Quadro ha diritto ad essere Iscritto alla Qu.A.S. e ad usufruire delle relative previste prestazioni. Al fine di rendere concreta ed operativa l’unicità del dettato contrattuale, è assolutamente necessario che le Aziende versino i contributi per tutti i dipendenti con la qualifica di Quadro e, pertanto, siano costantemente in regola con quanto stabilito al precedente articolo 3. Nei casi in cui l’Azienda abbia alle proprie dipendenze più Quadri, i versamenti collettivi devono corrispondere ai relativi importi complessivi. In caso contrario, e in carenza di tale rispondenza, la Qu.A.S. respingerà le richieste di rimborso (nei termini riportati all’ art. 8) e sospenderà le coperture per tutti i Quadri Iscritti alla relativa posizione Aziendale. 
 

 
Tabella di frazionamento del primo anno per le Aziende del Terziario, Commercio, settori affini e per le Aziende della Distribuzione moderna organizzata.
Data Nomina Decorrenza Nomina N° Mesi Azienda Quadro TOTALE
1 - 15/01
16/01 - 15/02
16/02 - 15/03
16/03 - 15/04
16/04 - 15/05
16/05 - 15/06
16/06 - 15/07
16/07 - 15/08
16/08 - 15/09
16/09 - 15/10
16/10 - 15/11
16/11 - 15/12
16/12 - 31/12
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
16/12
12
11
10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
€ 350,00
€ 321,00
€ 292,00
€ 263,00
€ 233,00
€ 204,00
€ 175,00
€ 146,00
€ 117,00
€   88,00
€   58,00
€   29,00
€    0,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 406,00
€ 377,00
€ 348,00
€ 319,00
€ 289,00
€ 260,00
€ 231,00
€ 202,00
€ 173,00
€ 144,00
€ 114,00
€   85,00
€   56,00

Tabella di frazionamento del primo anno per le Aziende del Turismo
 
Data Nomina Decorrenza Nomina N° Mesi Azienda Quadro TOTALE
1 - 15/01
16/01 - 15/02
16/02 - 15/03
16/03 - 15/04
16/04 - 15/05
16/05 - 15/06
16/06 - 15/07
16/07 - 15/08
16/08 - 15/09
16/09 - 15/10
16/10 - 15/11
16/11 - 15/12
16/12 - 31/12
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
16/12
12
11
10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
€ 340,00
€ 312,00
€ 283,00
€ 255,00
€ 227,00
€ 198,00
€ 170,00
€ 142,00
€ 113,00
€  85,00
€  57,00
€  28,00
€    0,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 390,00
€ 362,00
€ 333,00
€ 305,00
€ 277,00
€ 248,00
€ 220,00
€ 192,00
€ 163,00
€ 135,00
€ 107,00
€   78,00
€   50,00
 
Sezione speciale Gestione Pensionati
Norme integrative del regolamento

 
1. L’ammissione all’assistenza Qu.A.S. è consentita ai Quadri titolari di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria che siano stati Iscritti alla Cassa in modo continuativo nei dieci anni precedenti la domanda.
Ai fini del calcolo dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella Gestione Pensionati, è presa in considerazione la data di comunicazione dell’Azienda per l’iscrizione alla Qu.A.S. come Quadro, nel rispetto di quanto previsto dall’art.2 del Regolamento della gestione ordinaria.

2 del Regolamento della gestione ordinaria. 2. A decorrere dal 01/01/2009, i Quadri pensionati che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro-tempore per l’ammissione all’assistenza della Cassa, possono essere autorizzati ad effettuare il versamento volontario a completamento del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione (12 mesi). L’autorizzazione di cui sopra è strettamente collegata all’esistenza, congiuntamente e al momento della domanda, delle seguenti condizioni:
  • Cessazione dell’attività lavorativa comportante obbligo assicurativo;
  • Titolarità della pensione a carico del sistema obbligatorio;
  • carenza contributiva non superiore ad un anno (max 12 mesi) rispetto al requisito dei dieci anni di cui all’art. 1;
  • Esplicita richiesta del Quadro per l’autorizzazione al versamento volontario della contribuzione mancante;
  • Versamento in unica soluzione di un contributo volontario annuo, frazionabile se relativo a coperture di periodi inferiori ad un anno, nella misura prevista per i Quadri in quiescenza.
I periodi di Cassa integrazione straordinaria o casistiche di cui all’art. 7 del presente Regolamento, usufruiti dai Quadri in costanza d’iscrizione alla Cassa, vanno considerati quali periodi neutri (ovverosia non computabili e privi di qualsivoglia valenza) ai fini della determinazione del requisito minimo di anzianità di contribuzione richiesto per l’iscrizione nella gestione Quadri in Quiescenza.

3. L’iscrizione ha effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla contestuale titolarità della rendita pensionistica, alla condizione che siano stati posti in essere, sotto pena di decadenza, gli adempimenti di cui al successivo punto 4.
In caso di cessazione di attività in corso d’anno, l’iscrizione in qualità di Quadro in Quiescenza ha decorrenza dall’inizio dell’anno successivo in quanto, per tutto l’anno in corso, l’assicurazione è garantita dal contributo versato dall’Azienda di appartenenza.

4. La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati dovrà essere inoltrata con un’unica domanda online, dal sito www. quas.it, allegando la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione da parte dell’ente previdenziale, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data di ricevimento della comunicazione medesima.
Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 90 gg. dalla ricezione della suddetta comunicazione, tramite l’apposita procedura online presente nel sito della Cassa www.quas. it alternativamente utilizzando l’apposito modulo cartaceo predisposto dalla Cassa.
Il rispetto del summenzionato termine garantisce la copertura sanitaria dalla data del pensionamento. Altrimenti, nel caso di inoltro oltre i 90 gg., la domanda di iscrizione non potrà essere presa in considerazione.

5. Il contributo a carico del Quadro pensionato, non frazionabile, è fissato per l’anno 2024 in € 900,00. Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 10/01/2024 utilizzando l’apposito bollettino Mav che sarà inviato direttamente dalla Cassa.
L’importo del contributo può essere modificato dalla Cassa in relazione all’andamento delle spese sanitarie e di amministrazione relative alla gestione dei pensionati da monitorare in rapporto al livello della contribuzione acquisita. Nel caso di collocamento in pensione nel corso dell’anno solare il contributo rimane a carico dell’Azienda e la copertura in qualità di pensionato decorre dall’anno successivo.

6. Il mancato versamento del contributo annuo entro i termini previsti nel precedente articolo, e in ogni caso entro il 31/01/2024, comporta la definitiva cessazione dell’iscrizione alla Cassa, senza alcuna possibilità di successiva riattivazione.

7. L’iscrizione dei Quadri in mobilità lunga ai sensi della legge 223/91, o per effetto di accordo Aziendale riguardante periodi di inattività o cessazione di rami di Azienda per effetto di ristrutturazioni Aziendali, sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, del Turismo e della Distribuzione Moderna Organizzata, temporalmente contenuto nei limiti massimi d’inattività fissati dalla citata legge, è consentita dal momento in cui vengono collocati in pensione sempre che, considerando neutro il periodo di mobilità per il quale non è dovuto alcun contributo, gli stessi possano comunque far valere il requisito ordinario di anzianità di iscrizione alla Cassa di cui all’art. 1. Eventuali prestazioni sanitarie fruite tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione non potranno essere oggetto di rimborso. Rimane comunque obbligatorio e sotto pena di decadenza l’adempimento di richiesta d’iscrizione alla Cassa nei termini e nelle modalità previste dall’art. 4.