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Versamenti volontari

 

 

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA Qu.A.S.

 Nella seduta del 10 luglio 2008

 • Vista la deliberazione del Consiglio Generale con la quale i Quadri titolari di pensione obbligatoria sono stati ammessi ad usufruire dell’assistenza sanitaria garantita dalla Cassa ;

 • Vista la deliberazione del Consiglio Generale, con la quale è stato elevato, con gradualità, a dieci anni il requisito contributivo per l’iscrizione alla Cassa in qualità di pensionato ;

 • Considerato che, malgrado la gradualità di attuazione ( un anno ogni 24 mesi ), in alcuni casi il requisito minimo non viene perfezionato al momento del pensionamento per mancanza di brevi periodi di iscrizione ;

 • Considerato che analoga situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui il Quadro abbia dovuto interrompere il periodo di iscrizione alla Qu.A.S. per usufruire, in costanza di rapporto di lavoro, di periodi di Cassa integrazione straordinaria (CIGS);

 DELIBERA

 1. Di ammettere, a decorrere dal corrente esercizio, i Quadri pensionati, che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro-tempore per l’ammissione all’assistenza della Cassa, al versamento volontario del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione;

 2. Di collegare l’autorizzazione di cui sopra all’esistenza, al momento della domanda, congiuntamente delle seguenti condizioni :

 • Cessazione dell’attività lavorativa comportante obbligo assicurativo;

 • Titolarità della pensione a carico del sistema obbligatorio;

 • Maturazione di un requisito di iscrizione alla Cassa non inferiore di oltre un anno rispetto a quello previsto per l’ammissione come pensionato ;

 • Esplicita richiesta del “Quadro” per l’autorizzazione al versamento volontario della contribuzione mancante;

 • Versamento in unica soluzione di un contributo volontario annuo, frazionabile se relativo a coperture di periodi inferiori ad un anno, nella misura prevista per i Quadri in quiescenza

 3. Di considerare i periodi di Cassa integrazione straordinaria, usufruiti dai quadri in costanza di iscrizione alla Cassa, quali periodi neutri (ovverosia non computabili e privi di qualsivoglia valenza ) ai fini della determinazione del requisito minimo di anzianità di contribuzione richiesto per l’iscrizione nella gestione Quadri in quiescenza.

 

                    Il Segretario                                             Il Presidente