Regolamento 2026
Tariffario Nomenclatore 2026
Premessa generale e scopi della Cassa
La Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QuAS offre ai propri Iscritti assistenza sanitaria esclusivamente sotto forma di rimborso delle spese sanitarie sostenute, secondo i termini e le modalità disciplinati nel presente Regolamento e nel Tariffario Nomenclatore e in accordo con il principio dell’appropriatezza.
Definizione di Appropriatezza
L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.
Dal Manuale di formazione per il governo clinico: Appropriatezza https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1826_allegato.pdf
Articolo 1 – Oggetto e accettazione del Regolamento
Il presente Regolamento sostituisce integralmente la disciplina previgente con decorrenza 1° gennaio 2026, come deliberato dal Consiglio Direttivo della Cassa in data 20 novembre 2025. Con l’iscrizione alla Cassa, ciascun Iscritto accetta in modo pieno e vincolante:
- il presente Regolamento
- il Tariffario Nomenclatore delle prestazioni sanitarie deliberato e di volta in volta aggiornato dagli Organi della Cassa,
e prende atto di tutte le clausole e le condizioni contenute nel Regolamento e nel Tariffario Nomenclatore, che si intendono essenziali e inderogabili, non potendo essere oggetto di rinuncia o modifica per alcuna ragione.
Articolo 2 – Iscrizione
2.1. Destinatari
L’iscrizione alla QuAS, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatoria per tutti i dipendenti con qualifica di Quadro ai quali si applichino i seguenti CCNL:
- H011- CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi stipulato da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H05Y – CCNL per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (ricompreso il Ccnl Concessionari scommesse ippiche e sportive, bingo) stipulato da FIPE, ANGEM; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE; AGCI, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
- H052 – CCNL per i Dipendenti da Aziende del settore Turismo, stipulato da Federalberghi, Faita e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs • H04Z – CCNL per i Dipendenti da Imprese di viaggi e turismo, stipulato da Fiavet e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs stipulati da Federalberghi, Federreti, Fipe, Fiavet, Faita e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H008 – CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) stipulato da Federdistribuzione, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs.
Hanno, altresì, l’obbligo d’iscrizione a QuAS anche i dipendenti con qualifica di Quadro delle Aziende che applicano i seguenti CCNL:
- H341 – CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie, stipulato da Fruitimprese con Flai CGIL, CGIL, Fisascat CISL, CISL, Uiltucs
- H201 – CCNL per i Dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative stipulato da ANCEF con Flai CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
- HV17 – CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza stipulato da ANIVP; ANIsicurezza; ASSIV; UNIV; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
- H077 – CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit stipulato da Confederazione Italiana dello Sport, Confcommercio con SLC CGIL; Fisascat CISL; Uilcom UIL
- T09M – CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post intensive, stipulato da Confcommercio Salute Sanità e Cura, Confcommercio con Fisascat CISL e Uiltucs.
L’iscrizione è riservata alle Aziende, Enti, Associazioni, Fondazioni etc. che svolgono attività riconducibili al settore Terziario, Distribuzione e Servizi, al settore Turismo e alla Distribuzione Moderna Organizzata, elencati in precedenza; sono iscrivibili anche le Aziende estere che adempiono agli obblighi fiscali e contributivi in Italia. L’Assemblea dei Soci QuAS può, in via eccezionale, consentire l’iscrizione di Quadri soggetti a CCNL diversi da quelli previsti dallo Statuto QuAS, stabilendo la misura del contributo annuo dovuto come previsto all’art. 3 dello Statuto stesso.
2.2. Condizioni di ammissibilità
Hanno diritto alle prestazioni sanitarie i Quadri dipendenti da Aziende che:
- appartengono ai settori di cui al comma 2.1
- siano in regola con il versamento dei contributi dovuti alla QuAS
- rispettino integralmente il CCNL applicato.
Le prestazioni erogate riguardano esclusivamente la persona del Quadro, con esclusione del nucleo familiare, salvo quanto previsto per la “Tutela del figlio/a”.
2.3. Modalità di iscrizione
L’iscrizione di Aziende e Quadri deve essere comunicata dall’Azienda esclusivamente online, tramite i canali dedicati disponibili sul sito istituzionale www.quas.it. Anche le Aziende che versano i contributi tramite F24 sono tenute a formalizzare le iscrizioni online. Con l’iscrizione, l’Azienda dichiara:
- di applicare integralmente uno dei CCNL indicati e gli obblighi contributivi connessi • di aver informato il Quadro sul contenuto del Regolamento e del Tariffario Nomenclatore vigenti
- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali, anche di natura particolare.
La prima volta che accede alla sezione anagrafica della propria Area Riservata, ovvero, contestualmente all’istruzione di ciascuna richiesta di rimborso diretto e indiretto, il Quadro dichiara di accettare senza riserve l’integrale contenuto del Regolamento, approvando per quanto di sua competenza esplicitamente le clausole di cui agli artt. da 1 a 9 del Regolamento QuAS, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. La QuAS può richiedere ulteriore documentazione necessaria, anche presso Enti pubblici o privati, per verificare l’inquadramento aziendale, il tipo di rapporto di lavoro e l’esistenza dello stesso.
2.4. Decorrenza e durata dell’assistenza
L’iscrizione del Quadro alla Cassa deve essere comunicata dall’Azienda entro 30 giorni dall’assunzione o dall’attribuzione della qualifica di Quadro e non può essere perfezionata in data anteriore alla nomina o all’assunzione dello stesso. La Cassa eroga rimborsi in forma diretta o indiretta per spese sanitarie previste dal Tariffario Nomenclatore vigente sostenute a partire dal primo giorno del mese successivo alla formalizzazione online dell’iscrizione del Quadro da parte dell’Azienda. L’assistenza sanitaria si interrompe in caso di:
- irregolarità contributiva
- decesso dell’Iscritto
- perdita della qualifica di Quadro
- variazione del CCNL applicato.
2.5. Obbligo contributivo
L’iscrizione alla Cassa è un obbligo contrattuale. Il versamento dei contributi decorre dalla data di attribuzione della qualifica di Quadro, anche se precedente alla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro da parte dell’Azienda.
2.6. Cessazione del rapporto di lavoro e regolarità contributiva
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’assistenza sanitaria della Cassa si interrompe alla scadenza della copertura contributiva annuale. In ogni caso l’Azienda deve comunicare a QuAS entro e non oltre 30 giorni la cessazione dell’iscrizione del Quadro. Nel caso l’Azienda comunichi tardivamente la cessazione del rapporto di lavoro del Quadro e quest’ultimo abbia usufruito di prestazioni in periodi successivi alla cessazione dell’assistenza sanitaria:
- eventuali versamenti eseguiti dall’Azienda in data successiva alla cessazione e riconducibili alla posizione del Quadro cessato, verranno utilizzati dalla Cassa per il recupero fino a concorrenza degli importi erogati per la/le prestazione/i non dovuta/e; l’eventuale eccedenza sarà restituita all’Azienda, su richiesta della stessa
- in assenza del versamento aziendale per periodi successivi alla cessazione del Quadro, quest’ultimo sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti per prestazioni non dovute
- in ogni caso è facoltà della Cassa agire per il recupero degli importi erogati per prestazioni non dovute.
Nel caso d’iscrizione non conforme o irregolarità contributiva totale o parziale l’assistenza sanitaria non potrà essere garantita sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, che dovrà avvenire entro i termini indicati all’art. 5 comma 7.
Articolo 3 – Contribuzione
Per ciascun Quadro Iscritto è dovuto un contributo annuo nella misura stabilita dai CCNL e riportata nel presente Regolamento. Il contributo costituisce parte integrante della retribuzione contrattuale ed è, pertanto, da considerarsi obbligatorio.
Dal 1° gennaio 2026, gli importi sono i seguenti:
- H011 – Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi
- H008 – Ccnl DMO
- HV17 – Vigilanza Privata
- T09M SALUTE
- H077 SPORT
- H341 ORTOFRUTTICOLI
- H201 IMPORT/EXPORT FIORI
€ 446,00 (di cui € 56,00 a carico del Quadro e € 390,00 a carico dell’Azienda). Limitatamente al primo anno di iscrizione a QuAS, il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del Quadro (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’Azienda € 390,00) come descritto nella tabella in calce.
- H05Y Ccnl Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo_FIPE
- H052 Ccnl settore Turismo_FEDERALBERGHI/FAITA
- H04Z Ccnl Imprese di viaggi e Turismo_FIAVET
€ 430,00 (di cui € 50,00 a carico del Quadro e € 380,00 a carico dell’Azienda). Limitatamente al primo anno di iscrizione a QuAS, il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del Quadro (€ 50,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’Azienda € 380,00) come descritto nella tabella in calce.
All’atto di iscrizione di un nuovo Quadro non precedentemente Iscritto a QuAS, l’Azienda è inoltre tenuta a versare una quota costitutiva una tantum non frazionabile pari a € 340,00.
In caso d’inadempimento dell’obbligo contrattuale di iscrizione alla QuAS, l’Azienda deve erogare al Quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile (EDR), che rientra nella retribuzione di fatto assoggettabile a contributi sociali ed imposizione fiscale, ovvero quanto previsto dal relativo CCNL.
3.1 Modalità di versamento
I contributi devono essere versati dall’Azienda, anche per la parte di competenza del Quadro, per tutti i periodi per i quali è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di prova o di preavviso coperto dalla relativa indennità.
I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time: qualora esista il rapporto di lavoro e l’erogazione della retribuzione, il contributo QuAS è dovuto anche se l’orario di lavoro è ridotto.
Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro, con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contributo versato dall’Azienda (anche per la quota del Quadro) deve essere pagato come segue:
- per le Aziende che effettuano il pagamento tramite MAV/bonifico, in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno a cui il versamento si riferisce (utilizzando il bollettino MAV spedito all’Azienda o scaricabile online dall’Area Riservata dell’Azienda stessa)
- per le Aziende che effettuano il pagamento tramite F24, in unica soluzione entro il 16 febbraio dell’anno cui il versamento si riferisce.
Per le nuove Aziende che si iscrivono alla Cassa, la scelta della modalità di pagamento (MAV/bonifico o F24) avverrà contestualmente all’atto dell’iscrizione e sarà attiva già nell’anno in corso.
Le Aziende già iscritte alla Cassa che intendano variare il metodo di pagamento (MAV/bonifico o F24) possono farlo dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno, autonomamente dall’Area Riservata dell’Azienda. La variazione avrà decorrenza operativa dal mese di gennaio dell’anno successivo. In caso di mancata variazione entro tale data, per le stesse rimarrà in vigore il sistema di pagamento in essere.
Il mancato rispetto delle scadenze comporta la sospensione delle prestazioni fino alla regolarizzazione, come previsto all’art. 2.6.
In caso di nuove nomine o di assunzioni di Quadri in corso d’anno (successive al termine di scadenza per il versamento del contributo annuale), il contributo versato dall’Azienda (anche per la quota del Quadro) deve essere pagato come segue:
- per le Aziende che effettuano il pagamento tramite MAV/bonifico, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro (utilizzando il bollettino MAV scaricabile online dall’Area Riservata dell’Azienda stessa)
- per le Aziende che effettuano il pagamento tramite F24, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di comunicazione dell’iscrizione del Quadro.
Sarà cura delle Aziende provvedere autonomamente al saldo integrativo della contribuzione seguendo le modalità di pagamento previste dalla Cassa.
Articolo 4 – Assistenza sanitaria
La Cassa rimborsa le prestazioni medico-chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e diagnostiche – comprese le visite specialistiche – fino ai limiti economici previsti dal Tariffario Nomenclatore, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. La Cassa riconosce le prestazioni sanitarie fruite all’estero solo se previste nel Tariffario Nomenclatore vigente. La documentazione medica probante e le fatture relative alle spese sostenute all’estero devono essere accompagnate dalla traduzione completa, a cura dell’Iscritto, di tutte le voci elencate. Per il puntuale rispetto dell’unicità dell’evento sanitario e delle prestazioni allo stesso correlate, la voce riportata nel Tariffario Nomenclatore costituisce l’evento principale e il relativo importo rimborsabile è onnicomprensivo di tutti gli adempimenti e/o pratiche sanitarie connesse, anche se non esplicitamente riportate nel Tariffario Nomenclatore, che costituiscono parte integrante della prestazione fruita.
4.1 Assistenza sanitaria in forma indiretta
Per le spese sanitarie sostenute in regime di sanità privata, la Cassa eroga rimborsi sino alla quota massima rimborsabile prevista per ciascuna voce elencata nel Tariffario Nomenclatore di anno in anno vigente. Nel caso di spese rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, il pagamento a carico QuAS riguarderà esclusivamente l’importo del ticket, comunque nei limiti del Tariffario Nomenclatore vigente.
In presenza di polizze sanitarie integrative a garanzia primaria sottoscritte con Compagnie di Assicurazione che coprono l’intero evento sanitario, la QuAS interviene esclusivamente in forma integrativa nei limiti del Tariffario vigente. Nel caso di polizze sanitarie a secondo rischio rispetto a QuAS, la Cassa interviene in prima istanza nei limiti delle tariffe elencate nel Tariffario Nomenclatore per le singole voci. In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le domande devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dall’Azienda, oppure da una autocertificazione dell’Iscritto richiedente con la quale si attesti la tipologia della polizza sottoscritta.
4.2 Assistenza sanitaria in convenzione diretta
La Cassa ha stipulato convenzioni con strutture sanitarie polispecialistiche: l’Iscritto potrà accedervi previa autorizzazione preventivamente rilasciata, di volta in volta, dalla QuAS tramite codice PNR (Patient Name Record).
Per tali prestazioni è prevista una partecipazione economica a carico dell’assistito.
Articolo 5 – Richiesta di rimborso
5.1. Modalità di presentazione
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale www.quas.it, seguendo l’apposito percorso informatico. Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diverse (e-mail, posta ordinaria o raccomandata, consegna a mano, ecc.); la documentazione eventualmente presentata non sarà restituita. Ogni pratica può essere monitorata direttamente dall’Iscritto all’interno della propria Area Riservata. Non è necessario allegare referti o esiti diagnostici, salvo i casi espressamente previsti dal Tariffario Nomenclatore e/o su specifica richiesta della Cassa (come disciplinato dall’art. 6 del presente Regolamento).
5.2. Termini di presentazione
- La domanda deve essere inoltrata entro 365 giorni dalla data del documento di spesa fiscalmente valido relativo alla prestazione sanitaria, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
- Qualora l’importo complessivo della richiesta di rimborso non raggiunga la soglia minima di € 160,00, la lavorazione della pratica sarà automaticamente posticipata di 90 giorni. Ai fini del calcolo della soglia, vengono considerate cumulativamente tutte le pratiche presentate dall’Iscritto nella medesima data. Per tale motivo, si raccomanda agli Iscritti di raggruppare e presentare contestualmente le richieste relative a spese di importo inferiore a € 160,00, così da consentire il raggiungimento della soglia minima ed evitare la posticipazione automatica dei rimborsi.
- Ai fini del presente Regolamento, per data di fruizione della prestazione si intende la data della relativa documentazione di spesa fiscalmente valida, anche qualora si tratti di acconti. Tale principio si applica anche a tutte le prestazioni soggette a limiti temporali (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune prestazioni afferenti alla fisioterapia, all’odontoiatria e alle lenti correttive).
- Le fatture sono esaminate dalla Cassa una sola volta; è tuttavia possibile richiedere un riesame della pratica entro 90 giorni, allegando la documentazione integrativa richiesta o utile
- Ogni fattura può essere presentata una sola volta e non può essere allegata in più pratiche di rimborso. Per ciascun evento sanitario è obbligatorio trasmettere la relativa documentazione sanitaria e di spesa in un’unica richiesta di rimborso, evitando di frazionare o ripartire la stessa su più pratiche. Eventuali frazionamenti potranno, infatti, comportare l’inibizione del rimborso, con conseguente rigetto della pratica.
- Non è possibile chiedere rimborsi per prestazioni non ancora effettuate
- È ammesso il rimborso di fatture di acconto solo se accompagnate dalla fattura di saldo con il dettaglio delle prestazioni e dei relativi importi.
- Non è ammesso il rimborso di documentazione di spesa che non indichi chiaramente il saldo avvenuto.
5.3. Documentazione da presentare
Per ottenere il rimborso, fino ai massimali previsti dal Tariffario Nomenclatore, devono essere trasmessi:
- la modulistica dedicata (se prevista), disponibile sul sito www.quas.it nella sezione “Tariffario: Prestazioni e Modulistica”
- copia della fattura/ricevuta fiscale, che deve riportare in modo ciascuna prestazione eseguita e il relativo costo
- la prescrizione del medico curante o dello specialista, contenente diagnosi o sospetto diagnostico (anche in formato elettronico).
5.4. Regole particolari
- La prescrizione medica comprovante lo stato patologico (la diagnosi o il sospetto diagnostico) è obbligatoria per tutte le prestazioni, sia per quelle fruite in forma diretta presso strutture convenzionate che in forma indiretta; deve essere sempre valida (emessa entro un anno dalla data della fattura) e presentata in ciascuna pratica di rimborso, anche se già comunicata e documentata in pratiche precedenti. La prescrizione non è richiesta per le prestazioni odontoiatriche e quelle afferenti ai Protocolli di Prevenzione, per la fruizione delle quali si rimanda ai relativi paragrafi del Tariffario Nomenclatore.
- La prevenzione è rimborsabile solo nei termini e nelle modalità espressamente previsti dal Tariffario Nomenclatore.
- Nei casi di ricovero ordinario, day hospital o chirurgia ambulatoriale, è obbligatorio allegare:
- prescrizione del medico curante contenente la diagnosi o il sospetto diagnostico o copia della cartella clinica o altra documentazione clinica firmata dal responsabile della struttura sanitaria
- elenco dei nominativi dei professionisti interessati che hanno preso parte alla prestazione (medici, ostetriche e ogni altro professionista), come risultante dalla cartella clinica.
5.5. Modalità di erogazione dei rimborsi e prospetti liquidativi
Il rimborso delle prestazioni avviene esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Iscritto, previa comunicazione del codice IBAN e della banca di riferimento.
Non sono ammessi rimborsi mediante assegni (bancari, postali o circolari), né accrediti a favore di soggetti terzi, anche se formalmente cessionari dei corrispondenti diritti.
Per le prestazioni effettuate in forma indiretta, la Cassa fornisce, per ciascuna pratica, un riepilogo delle spese rimborsate e di quelle eventualmente rimaste a carico dell’Iscritto.
Per le prestazioni effettuate in forma diretta presso strutture sanitarie convenzionate:
- in caso di prestazioni diagnostiche, la quota a carico del paziente è già indicata nella fattura e pertanto QuAS non emette ulteriori dichiarazioni o prospetti liquidativi
- in caso di ricoveri con intervento chirurgico o di cure odontoiatriche, la Cassa può rilasciare un apposito prospetto liquidativo riepilogativo del piano di cura effettuato.
5.6. Limitazioni e responsabilità
- Eventuali rimborsi pregressi ottenuti in base a Regolamenti non più vigenti, oppure erogati per correntezza o per errata valutazione della documentazione – sanitaria e/o fiscale – prodotta, non possono dare diritto a ulteriori rimborsi non previsti dal vigente Regolamento.
- La Cassa non può svolgere, per motivi organizzativi e per la mancata conoscenza diretta dello specifico quadro clinico dell’assistito, servizi di consulenza sanitaria su casi concreti, né può indicare la prestazione da richiedere: tale responsabilità ricade sull’Iscritto con l’eventuale ausilio del medico curante.
- La valutazione finale delle pratiche spetta ai Consulenti medici della Cassa, il cui parere è vincolante.
- Per quanto attiene ai calcoli preventivi, la Cassa non può esprimere alcuna considerazione in merito né fornire elementi di valutazione, che spettano esclusivamente all’interessato.
- Non saranno fornite consulenze di carattere fiscale, né informazioni sulle prestazioni sottoposte a limite o già fruite nel corso dell’anno: il conteggio dei massimali è responsabilità dell’Iscritto, il quale è tenuto a conoscere e rispettare le disposizioni regolamentari e a conservare sia la documentazione di spesa fiscalmente valida rilasciata dalle strutture convenzionate, sia le lettere di liquidazione delle prestazioni rimborsate in modalità indiretta.
5.7. Riesami
Nel caso di richieste di rimborso sospese per mancanza dei requisiti richiesti o per irregolarità contributiva, l’Iscritto può chiederne il riesame attraverso la propria Area Riservata, entro 90 giorni dalla data di sospensione della richiesta stessa. La richiesta di riesame che non dovesse contenere documentazione idonea a sanare i requisiti carenti o l’irregolarità contributiva rilevata NON interromperà il termine di 90 giorni, trascorsi i quali la pratica verrà respinta definitivamente.
È possibile altresì richiedere la rivalutazione di richieste di rimborso già liquidate o respinte, secondo le medesime tempistiche. Nel caso di pratiche di rimborso respinte in via definitiva, l’Iscritto può formulare istanza di ricorso alla Presidenza come descritto all’art. 8 del presente Regolamento.
Articolo 6 – Controlli
La Cassa, in relazione alle prestazioni oggetto di richiesta di rimborso, può richiedere, in qualunque momento ulteriore documentazione sanitaria o amministrativa (documentazione riguardante patologie, esami, analisi, spese, immagini fotografiche e quant’altro ritenga necessario per l’evasione della pratica), nonché sottoporre l’Iscritto a visita medica di controllo a carico della Cassa, anche preventivamente alla prestazione oggetto di richiesta di rimborso.
È facoltà della Cassa, ove ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento, subordinare le successive richieste di rimborso a preventiva valutazione, attraverso la richiesta di esibizione del preventivo di spesa e/o della documentazione sanitaria (reperti fotografici, referti medici e quant’altro). In caso di rifiuto dell’invio o mancata presentazione dei documenti richiesti o di disponibilità a sottoporsi a visita medica, la Cassa potrà valutare la possibilità di interrompere o respingere il rimborso.
In caso infortunio o incidente, la Cassa può richiedere referti rilasciati dal Pronto Soccorso e/o verbali redatti dalle Autorità competenti intervenute.
La Cassa è tenuta al recupero delle somme erroneamente rimborsate a causa di errori di qualsiasi genere o per qualsiasi motivo di irregolarità riscontrato dalla stessa. Tali somme dovranno essere restituite dall’Iscritto con bonifico bancario, secondo le indicazioni fornite dalla Cassa. In mancanza della restituzione dell’importo non spettante, la Cassa non potrà erogare ulteriori rimborsi in forma indiretta, né prestazioni in forma diretta.
Articolo 7 – Esclusioni
Sono in ogni caso escluse dal rimborso le prestazioni di seguito elencate:
- tutte le prestazioni che non rispettino il principio dell’appropriatezza secondo i canoni stabiliti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle linee guida scientifiche
- visite mediche non specialistiche. La specializzazione del medico curante è accertata dalla Cassa attraverso l’iscrizione nell’apposito Albo professionale
- prestazioni effettuate in assenza di stati patologici
- tutti i farmaci ad eccezione di quelli chemioterapici; tutte le strumentazioni, in quanto il costo è compreso nella tariffa prevista per la prestazione sanitaria nel rispetto del principio dell’unicità dell’evento sanitario
- tutte le prestazioni odontoiatriche non esplicitamente elencate nel presente Tariffario Nomenclatore
- prestazioni sanitarie, anche chirurgiche che abbiano componenti con finalità estetiche
- prodotti dietetici
- calzature ortopediche, calze elastiche
- presidi per deambulazione
- colorimetro a riflessione per la misurazione domiciliare della glicemia
- spese di viaggio e soggiorno (per qualunque intervento e/o prestazioni collegate), salvo le eccezioni specificatamente previste
- apparecchi nebulizzatori per bronco pneumopatie croniche
- tutte le spese già coperte da assicurazioni per legge (nel caso di recusazione, è necessario produrre idonea documentazione), per contratto di lavoro o a carico dell’Azienda, oppure derivanti da partecipazioni a gare sportive od avvenimenti agonistici
- tutte le prestazioni che non sono corredate della documentazione conforme al vigente Regolamento
- tutti i rimborsi che prevedono l’erogazione d’indennità (vedasi indennità di ricovero) spediti oltre 365 giorni dalla data di chiusura dell’evento sanitario
- tutti i rimborsi richiesti oltre 365 giorni dalla data della rispettiva fattura, anche se la stessa ha riguardato un pagamento in acconto o saldo, oppure una prestazione parziale. Il limite di presentazione dei 365 giorni vale anche per il riconoscimento della diaria per i ricoveri. Si precisa che per tale termine fa fede la data d’invio della documentazione con procedura online
- tutte le prestazioni fruite dai nuovi iscritti anteriormente alla data di decorrenza dell’iscrizione alla Cassa nei termini riportati all’articolo 2
- tutte le spese inerenti alle cure termali, che non siano prescritte e motivate da un medico specialista della ASL o da medico INAIL, con effettuazione entro 90 giorni dalla prescrizione presso strutture sanitarie riconosciute e/o abilitate dal SSN nel territorio italiano
- tutte le spese inerenti alle sedute di psicoterapia, qualora:
- non siano prescritte esclusivamente da specialisti in psichiatria e/o neurologia
- non siano effettuate da professionisti abilitati alla attività di psicoterapeuta (Iscritti allo specifico albo degli psicoterapeuti)
- non siano effettuate in sedute individuali
- non siano effettuate in presenza
- tutte le spese odontoiatriche le cui fatture non fossero accompagnate dalla ricevuta del pagamento avvenuto in modalità tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, ecc.)
- tutte le prestazioni fruibili sia in regime di convenzionamento diretto che in modalità indiretta, in caso di irregolarità contributiva dell’Azienda
- tutte le prestazioni, anche chirurgiche, inappropriate o non connesse ad uno stato patologico o che, qualora non venissero effettuate, non verrebbe arrecato pregiudizio alla salute dell’iscritto
- tutte le prestazioni di qualsiasi genere, a carattere estetico o con finalità estetica e prestazioni, di qualsiasi genere, ad esse conseguenti o riconducibili o da esse causate
- tutte le prestazioni fruibili sia in regime di convenzionamento diretto che in modalità indiretta, nei casi in cui l’iscritto abbia ricevuto, per qualsivoglia motivo, importi non dovuti e si rifiuti di restituirli
- spese di bolli, imposte e tasse
- prestazioni di natura occasionale
- i ricoveri in regime ordinario o di day hospital/day surgery durante i quali vengono praticate prestazioni mediche, diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche che, per la loro natura, possono essere effettuate anche in ambulatorio senza recare pregiudizio alla salute del paziente.
- tutte le prestazioni effettuate in modalità di telemedicina, salvo nei casi eventualmente espressamente indicati.
Articolo 8 – Ricorsi e Sanzioni
In caso di respingimento in via definitiva di una richiesta di rimborso per motivi sanitari o amministrativi, l’Iscritto può presentare ricorso entro 90 giorni con istanza alla Presidenza della Cassa, mediante raccomandata A/R o PEC (quas@arubapec.it), allegando la documentazione utile.
Non saranno accolte istanze presentate laddove il ricorso si basi su violazioni evidenti delle norme regolamentari, tali da non consentire all’organo competente alcuna valutazione.
I ricorsi saranno esaminati da apposita Commissione, nominata dall’organismo di gestione della Cassa, e deliberati dal Consiglio Direttivo il cui pronunciamento è inappellabile.
Saranno severamente sanzionati, facendo decadere ogni possibilità di rimborso, i comportamenti strumentali al rimborso e a danno della Cassa, quali, ad esempio:
- manomissione delle documentazioni mediche o di spesa
- produzione di documenti e/o informazioni non corrispondenti al vero
- mancata produzione di ulteriore documentazione richiesta dalla Cassa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
Saranno, altresì, oggetto di analisi i comportamenti o gli atti pretestuosi o intimidatori volti ad arrecare un danno all’organizzazione della Cassa o che gettino discredito all’immagine della Cassa.
Il Consiglio Direttivo della Cassa potrà, pertanto, deliberare, in relazione alla gravità dei fatti accertati, la sospensione temporanea o definitiva delle prestazioni garantite all’Iscritto, ovvero dell’iscrizione alla Cassa.
Articolo 9 – Comunicazioni e assistenza
Le comunicazioni ufficiali tra la Cassa e gli Iscritti avvengono esclusivamente attraverso il sito web istituzionale (www.quas.it) e, al suo interno, tramite l’Area Riservata dell’Iscritto.
Pertanto, l’Iscritto potrà accedere a tutte le informazioni e alle regole inerenti alla Cassa attraverso il sito web e potrà accedere a tutte le informazioni inerenti alle sue pratiche di rimborso all’interno della propria Area Riservata.
L’Iscritto potrà formulare eventuali richieste di informazioni a carattere generale attraverso i seguenti canali:
- Form di contatto appositamente previsto sul sito istituzionale della Cassa
- Help Desk telefonico, chiamando lo 06-5852191 attivo dal lunedì al venerdì, negli orari indicati sul sito istituzionale.
Nota: Regolarità contributiva
In base alle norme contrattuali ciascun Quadro ha diritto ad essere iscritto alla QuAS e ad usufruire delle relative prestazioni previste.
Al fine di rendere concreta ed operativa l’unicità del dettato contrattuale, è assolutamente necessario che le Aziende versino i contributi per tutti i dipendenti con la qualifica di Quadro e, pertanto, siano costantemente in regola con quanto stabilito al precedente articolo 3.
Nei casi in cui l’Azienda abbia alle proprie dipendenze più Quadri, i versamenti collettivi devono corrispondere ai relativi importi complessivi. In caso contrario, e in carenza di tale rispondenza, la QuAS respingerà le richieste di rimborso (nei termini riportati all’art. 5.7) e sospenderà le garanzie per tutti i Quadri Iscritti alla relativa posizione Aziendale.
Tabella di frazionamento del primo anno: H011-Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, H008-Ccnl DMO – HV17- Vigilanza Privata – T09M SALUTE – H077 SPORT- H341 ORTOFRUTTICOLI – H201 IMPORT/EXPORT FIORI
| Data Nomina | Decorrenza Nomina | N° Mesi | Azienda | Quadro | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 – 15/01 | 01/01 | 12 | € 390,00 | € 56,00 | € 446,00 |
| 16/01 – 15/02 | 01/02 | 11 | € 357,00 | € 56,00 | € 413,00 |
| 16/02 – 15/03 | 01/03 | 10 | € 325,00 | € 56,00 | € 381,00 |
| 16/03 – 15/04 | 01/04 | 9 | € 293,00 | € 56,00 | € 349,00 |
| 16/04 – 15/05 | 01/05 | 8 | € 260,00 | € 56,00 | € 316,00 |
| 16/05 – 15/06 | 01/06 | 7 | € 228,00 | € 56,00 | € 284,00 |
| 16/06 – 15/07 | 01/07 | 6 | € 195,00 | € 56,00 | € 251,00 |
| 16/07 – 15/08 | 01/08 | 5 | € 163,00 | € 56,00 | € 219,00 |
| 16/08 – 15/09 | 01/09 | 4 | € 130,00 | € 56,00 | € 186,00 |
| 16/09 – 15/10 | 01/10 | 3 | € 98,00 | € 56,00 | € 154,00 |
| 16/10 – 15/11 | 01/11 | 2 | € 65,00 | € 56,00 | € 121,00 |
| 16/11 – 15/12 | 01/12 | 1 | € 33,00 | € 56,00 | € 89,00 |
| 16/12 – 31/12 | 16/12 | 0 | € 0,00 | € 56,00 | € 56,00 |
Tabella di frazionamento del primo anno: H05Y Ccnl Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo_FIPE – H052 Ccnl settore Turismo_FEDERALBERGHI/FAITA- H04Z Ccnl Imprese di viaggi e Turismo_FIAVET
| Data Nomina | Decorrenza Nomina | N° Mesi | Azienda | Quadro | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 – 15/01 | 01/01 | 12 | € 380,00 | € 50,00 | € 430,00 |
| 16/01 – 15/02 | 01/02 | 11 | € 348,00 | € 50,00 | € 398,00 |
| 16/02 – 15/03 | 01/03 | 10 | € 317,00 | € 50,00 | € 367,00 |
| 16/03 – 15/04 | 01/04 | 9 | € 285,00 | € 50,00 | € 335,00 |
| 16/04 – 15/05 | 01/05 | 8 | € 253,00 | € 50,00 | € 303,00 |
| 16/05 – 15/06 | 01/06 | 7 | € 222,00 | € 50,00 | € 272,00 |
| 16/06 – 15/07 | 01/07 | 6 | € 190,00 | € 50,00 | € 240,00 |
| 16/07 – 15/08 | 01/08 | 5 | € 158,00 | € 50,00 | € 208,00 |
| 16/08 – 15/09 | 01/09 | 4 | € 126,00 | € 50,00 | € 176,00 |
| 16/09 – 15/10 | 01/10 | 3 | € 95,00 | € 50,00 | € 145,00 |
| 16/10 – 15/11 | 01/11 | 2 | € 63,00 | € 50,00 | € 113,00 |
| 16/11 – 15/12 | 01/12 | 1 | € 32,00 | € 50,00 | € 82,00 |
| 16/12 – 31/12 | 16/12 | 0 | € 0,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Sezione speciale Gestione Pensionati
Norme integrative del Regolamento
1. L’ammissione all’assistenza QuAS è consentita ai Quadri titolari di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria che siano stati Iscritti alla Cassa in modo continuativo nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione alla Gestione Speciale.
Ai fini del calcolo dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella Gestione Pensionati è presa in considerazione la data in cui l’Azienda ha comunicato l’iscrizione del Quadro a QuAS, come previsto dall’art. 2.4 del Regolamento generale della gestione ordinaria.
2. A decorrere dal 01/01/2009, i Quadri pensionati che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro-tempore per l’iscrizione alla Gestione Speciale Pensionati, possono essere autorizzati ad effettuare il versamento volontario a completamento del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione (12 mesi). L’autorizzazione di cui sopra è strettamente collegata all’esistenza, congiuntamente e al momento della presentazione della domanda di iscrizione, delle seguenti condizioni:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporta il riconoscimento del requisito pensionistico obbligatorio
- titolarità della pensione a carico del sistema obbligatorio
- carenza contributiva non superiore ad un anno (max 12 mesi) rispetto al requisito dei dieci anni di cui all’art. 1
- esplicita richiesta del Quadro per l’autorizzazione al versamento volontario della contribuzione mancante
- versamento in unica soluzione di un contributo volontario annuo, frazionabile se relativo a coperture di periodi inferiori ad un anno, nella misura prevista per i Quadri in quiescenza.
I periodi di Cassa integrazione straordinaria o casistiche di cui all’art. 7 del presente Regolamento, usufruiti dai Quadri in costanza d’iscrizione alla Cassa, verranno considerati quali periodi neutri (ovverosia non computabili e privi di qualsivoglia valenza) ai fini della determinazione del requisito minimo di anzianità di contribuzione richiesto per l’iscrizione nella gestione Quadri in Quiescenza.
3. L’iscrizione ha effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla contestuale titolarità della rendita pensionistica a condizione che siano stati posti in essere, sotto pena di decadenza, gli adempimenti di cui al successivo punto 4.
In caso di cessazione di attività in corso d’anno, l’iscrizione in qualità di Quadro in Quiescenza ha data di decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo in quanto, per l’anno solare in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro le prestazioni sanitarie sono garantite dal contributo versato dall’Azienda di appartenenza.
4. La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati dovrà essere inoltrata, con un’unica domanda online, dalla propria area riservata “Gestione pensionati > Richiesta iscrizione”, allegando la “Comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione” ricevuta dall’ente previdenziale di appartenenza, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data della comunicazione medesima.
Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 90 gg. dalla data della suddetta comunicazione, tramite l’apposita procedura online presente nella propria area riservata “Gestione pensionati > Richiesta iscrizione”; in alternativa, inviando per raccomandata A/R l’apposito modulo cartaceo predisposto dalla Cassa.
Nel caso di inoltro oltre i 90 gg, la domanda di iscrizione non potrà essere presa in considerazione e l’assistenza QuAS cesserà definitivamente.
5. Il contributo a carico del Quadro pensionato, non frazionabile, è fissato per l’anno 2026 in € 1.200,00. L’entità del contributo è subordinata al costante monitoraggio che QuAS è tenuta ad effettuare allo scopo di mantenere l’equilibrio finanziario della Cassa.
Per tale ragione il contributo può essere modificato dalla Cassa stessa in rapporto all’equilibrio finanziario tra la contribuzione versata e le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti alla Gestione Speciale Pensionati. Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 10/01/2026 utilizzando l’apposito bollettino Mav che sarà inviato direttamente dalla Cassa.
Nel caso di collocamento in pensione nel corso dell’anno solare, il contributo relativo all’anno in corso rimane a carico dell’Azienda e l’iscrizione in qualità di pensionato decorrerà dall’anno successivo a seguito della verifica dei requisiti e del versamento del contributo previsti.
6. Nel caso di mancato versamento del contributo annuo entro i termini previsti nel precedente articolo, la Cassa non invierà alcun sollecito e il pagamento tardivo sarà eccezionalmente ammesso esclusivamente se eseguito entro il 28/02 dell’anno a cui il contributo si riferisce. In tali casi, le prestazioni sanitarie resteranno sospese fino all’incasso del contributo dovuto. Pagamenti eseguiti oltre la data del 28/02 dell’anno a cui il pagamento si riferisce verranno restituiti all’ordinante e l’iscrizione alla Gestione speciale Pensionati verrà cessata definitivamente, senza alcuna possibilità di appello o successiva riattivazione.
Nei casi in cui la verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla Gestione Speciale Pensionati avvenga in corso d’anno e l’iscrizione alla QuAS in qualità di Quadro in servizio sia cessata negli anni precedenti (a titolo esemplificativo nei casi previsti al successivo articolo 7), il pagamento del contributo annuale deve essere eseguito entro la data di scadenza dell’avviso di pagamento, inviato dalla Cassa unitamente alla conferma dell’iscrizione. Nei casi di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, la Cassa non invierà alcun sollecito e il pagamento tardivo sarà eccezionalmente ammesso se eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’avviso di pagamento suddetto. Pagamenti eseguiti oltre i 30 giorni successivi la scadenza dell’avviso di pagamento verranno restituiti all’ordinante e l’iscrizione alla Gestione speciale Pensionati verrà cessata definitivamente, senza alcuna possibilità di appello o successiva riattivazione.
7. L’iscrizione dei Quadri in mobilità lunga ai sensi della legge 223/91, o per effetto di accordo Aziendale riguardante periodi di inattività o cessazione di rami di Azienda per effetto di ristrutturazioni Aziendali, sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL di cui all’art. 2.1 del Regolamento generale gestione ordinaria temporalmente contenuto nei limiti massimi d’inattività fissati dalla citata legge, è consentita dal momento in cui vengono collocati in pensione sempre che, considerando neutro il periodo di mobilità per il quale non è dovuto alcun contributo, gli stessi possano comunque far valere il requisito ordinario di anzianità di iscrizione alla Cassa di cui al precedente art. 1.
Eventuali prestazioni sanitarie fruite tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione non potranno essere oggetto di rimborso. Rimane comunque obbligatorio e sotto pena di decadenza l’adempimento di richiesta d’iscrizione alla Cassa nei termini e nelle modalità previste all’art. 4.