Domande Frequenti (FAQ)

Risposte chiare, subito disponibili

In questa sezione trovi raccolte tutte le risposte alle domande più frequenti suddivise per area tematica: Quadri e Pensionati, Aziende, Tariffario, Strutture Sanitarie Convenzionate. Uno strumento utile per chiarire dubbi, trovare informazioni pratiche e orientarsi facilmente tra i servizi offerti dalla Cassa QuAS.
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In questa sezione trovi raccolte tutte le risposte alle domande più frequenti suddivise per area tematica: Quadri e Pensionati, Aziende, Tariffario, Strutture Sanitarie Convenzionate.

Uno strumento utile per chiarire dubbi, trovare informazioni pratiche e orientarsi facilmente tra i servizi offerti dal Fondo QuAS.

L’iscrizione a QuAS è riservata ai Quadri ai quali si applicano i seguenti CCNL:

  • H011- CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi stipulato da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
  • H05Y – CCNL per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (ricompreso il Ccnl Concessionari scommesse ippiche e sportive, bingo) stipulato da FIPE, ANGEM; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE; AGCI, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
    H052 CCNL per i Dipendenti da Aziende del settore Turismo, stipulato da Federalberghi, Faita e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
  • H04Z – CCNL per i Dipendenti da Imprese di viaggi e turismo, stipulato da Fiavet e con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
  • H008 – CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) stipulato da Federdistribuzione, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs.
  • H341 – CCNL Aziende ortofrutticole e agrumarie, stipulato da Fruitimprese con Flai CGIL, CGIL, Fisascat CISL, CISL, Uiltucs
  • H201 – CCNL per i Dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative stipulato da ANCEF con Flai CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
  • HV17 – CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza stipulato da ANIVP; ANIsicurezza; ASSIV; UNIV; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
  • H077 – CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit stipulato da Confederazione Italiana dello Sport, Confcommercio con SLC CGIL; Fisascat CISL; Uilcom UIL
  • T09M – CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post intensive, stipulato da Confcommercio Salute Sanità e Cura, Confcommercio con Fisascat CISL e Uiltucs.

L’assistenza sanitaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta d’iscrizione. L’assistenza termina in caso di irregolarità od omissione contributiva, di decesso o di perdita della qualifica di Quadro.
La tua azienda di appartenenza ha, infatti, 30 giorni di tempo a partire dalla tua assunzione o attribuzione della qualifica di Quadro, per perfezionare la tua iscrizione a QuAS.

Si, accertati di:

  1. Aver cessato l’attività lavorativa: verifica che il tuo datore di lavoro lo abbia comunicato a QuAS.
  2. Essere stato iscritto a QuAS, in maniera continuativa e senza interruzioni della contribuzione, nei dieci anni immediatamente precedenti alla richiesta di iscrizione alla Gestione Pensionati QuAS;
  3. Aver ricevuto la lettera di “Comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione/Certificato di pensione” dall’ente previdenziale (solitamente, l’INPS), attestante:
     
    • categoria
    • numero matricola pensione
    • decorrenza della pensione.

Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare la Mini-Guida operativa Pensionati e la sezione del Regolamento Gestione speciale pensionati – Norme integrative del Regolamento

No: l’assistenza sanitaria copre solo i Quadri e i Pensionati iscritti. Fanno eccezione i figli entro il loro primo anno di vita (vedi Nomenclatore Tariffario alla sezione “Tutela del Figlio”).
Se devi chiedere il rimborso di una spesa sanitaria da te pagata, ma relativa ad una prestazione sostenuta da tuo figlio/a nel suo primo anno di vita, devi registrare preventivamente la sua posizione nella tua Area Riservata, compilando e trasmettendo alla Cassa il modulo di autocertificazione.
Le prestazioni in favore dei figli possono essere effettuate solo in forma indiretta.

Se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi non hai portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte), oppure hai detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, puoi modificare la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, non può stabilire se le spese presentate nella dichiarazione dei redditi siano state effettivamente da te detratte nelle precedenti dichiarazioni; per tale motivo i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale.

Nota Bene: i rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Unico, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. Per qualsiasi altro quesito, dubbio o approfondimento in merito vi invitiamo a contattare un consulente fiscale o il Caaf di riferimento.

Il contributo a carico del Quadro pensionato, non frazionabile, è fissato per l’anno 2026 in € 1.200,00

Per iscrivere un’Azienda e i relativi Quadri procedi così:
  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Nuove Aziende > Registrati
  • compila i campi richiesti.
Nota Bene: l’inserimento dei dati nei campi contrassegnati dall’asterisco (*) è obbligatorio. In questa fase dovrai anche creare, in totale autonomia, le credenziali per l’Azienda che stai registrando e che utilizzerai per il Login all’area riservata (box Aziende > Area Riservata). Al termine della procedura riceverai una e-mail di avvenuta registrazione all’indirizzo indicato nella sezione Sede legale_ E-mail (canale telematico primario), con l’indicazione del Codice Azienda assegnato dalla Cassa. Attenzione: All’atto dell’iscrizione dell’Azienda devi formalizzare l’iscrizione di almeno un Quadro. Se non perfezioni l’iscrizione dell’Azienda con l’inserimento di almeno un Quadro, la registrazione verrà automaticamente cancellata dopo 15 giorni. Per iscrivere un Quadro ad un’Azienda già iscritta procedi così:
  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • effettua il login
  • clicca sul box Quadri > Aggiungi nuovo Quadro
  • compila i campi richiesti.
Nota Bene: l’inserimento dei dati nei campi contrassegnati dall’asterisco (*) è obbligatorio. Al termine dell’iscrizione del Quadro potrai stampare la “Dichiarazione congiunta”, da tenere agli atti. Se devi iscrivere più di un Quadro contemporaneamente, puoi scaricare, compilare e allegare nello specifico campo l’apposito file di “Inserimento massivo Quadri” disponibile nell’Area Riservata aziendale. Attenzione: assicurati di compilare entrambe le pagine del file “Inserimento massivo Quadri” (QUADRI e AZIENDA) e di seguire le indicazioni riportate nella LEGENDA (foglio 3). Per ulteriori informazioni consulta la Mini-guida Aziende.
Per iscrivere un Quadro procedi così:
  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • effettua il login
  • clicca sul box Quadri > Aggiungi nuovo Quadro
  • compila i campi richiesti.
Nota Bene: l’inserimento dei dati nei campi contrassegnati dall’asterisco (*) è obbligatorio. Al termine dell’iscrizione del Quadro potrai stampare la “Dichiarazione congiunta” da tenere agli atti. Se devi iscrivere più di un Quadro contemporaneamente, puoi scaricare, compilare e allegare nello specifico campo l’apposito file di “Inserimento massivo Quadri” disponibile nell’area riservata aziendale. Attenzione: assicurati di compilare entrambe le pagine del file “Inserimento massivo Quadri” (QUADRI e AZIENDA) e di seguire le indicazioni riportate nella LEGENDA (foglio 3). Per cessare un Quadro procedi così:
  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • effettua il login
All’interno del box QUADRI, a sinistra di ogni Quadro, è presente il tasto di modifica in corrispondenza della colonna “Dettaglio”. In calce alla pagina anagrafica del Quadro in modifica è presente il riquadro DATA DI CESSAZIONE, che devi compilare inserendo la data di interruzione del rapporto di lavoro/cambio inquadramento del dipendente. Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare la Mini-guida Aziende.
Per recuperare la password di accesso all’Area Riservata procedi così. Se hai a disposizione Username, Codice Azienda e e-mail di riferimento aziendale (canale telematico primario):
  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • clicca su Recupera Password
  • seleziona il profilo Aziende
  • inserisci Username e Codice Azienda.
Riceverai una e-mail contenete le istruzioni da seguire per generare una nuova password. La nuova password ti permette di effettuare il Login per accedere all’Area Riservata. Se non ricevi l’e-mail, vuol dire che Username e/o e-mail di riferimento aziendale non sono corretti o non corrispondono ai dati presenti nella nostra banca dati. In questo caso dovrai eseguire il Reset Account. Procedi così:
  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • clicca su Reset Account.
Compila il form di richiesta reset inserendo:
  • Codice Azienda
  • Nuovo Username
  • Nuovo Indirizzo Email.
A questo punto scarica e stampa il Modulo Reset Account aziendale su carta intestata dell’Azienda per la quale stai effettuando il reset. Compila il modulo in tutte le sue parti, scansionalo e caricalo nell’apposita sezione in calce al box Reset Account aziendale unitamente ad un documento in corso di validità del legale rappresentante dell’Azienda. Verificata la documentazione trasmessa, la Cassa confermerà o respingerà la richiesta di reset. Nel caso di conferma della richiesta di reset, la Cassa invierà una e-mail al nuovo indirizzo indicato: segui le istruzioni per generare la nuova password. Una volta impostata la nuova password potrai procedere al Login per accedere all’area riservata. Attenzione: per eseguire la procedura sopra descritta devi necessariamente conoscere il Codice Azienda; qualora il Codice Azienda non sia conosciuto, ti invitiamo a risalire a precedenti comunicazioni intercorse con la Cassa e recuperare il codice. Per ulteriori informazioni ti consigliamo di consultare la Mini-guida Aziende.

Puoi pagare il contributo per i Quadri della tua Azienda tramite MAV bancario elettronico, Bonifico bancario o F24.

a) MAV bancario elettronico
Inviato per posta dalla Cassa, ha scadenza 31 gennaio dell’anno oggetto di riscossione. Qualora l’importo del MAV non corrisponda alla reale situazione contributiva, oppure siano intervenute nuove assunzioni/nomine, devi provvedere all’aggiornamento dei Quadri iscritti e procedere all’elaborazione di un nuovo MAV.

Dall’Area Riservata dell’Azienda per la quale stai pagando il contributo annuale puoi:


  • verificare la posizione contributiva dell’Azienda
  • aggiornare le anagrafiche delle diverse posizioni
  • stampare il bollettino MAV aggiornato.

Ti ricordiamo che in caso di nuove nomine /assunzioni in corso d’anno devi procedere al pagamento del MAV entro il mese di avvenuta nomina/assunzione del Quadro.

b) Bonifico bancario
In alternativa al MAV, puoi procedere al versamento dei contributi a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità:


  • Intestazione: Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QuAS
  • Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma
  • IBAN: IT 43 W 08327 03399 000000018000
  • Causale (da riportare fedelmente nell’ordine): « CODICE AZIENDA – RAGIONE SOCIALE – CODICE FISCALE – ANNO DI COMPETENZA DEL PAGAMENTO »
  • BIC/SWIFT per pagamenti esteri: ICRAITRRROM

c) F24
Se hai scelto la modalità di pagamento F24 hai tempo sino al 16 Febbraio dell’anno oggetto di versamento (versamento annuale anticipato).

Se devi procedere al pagamento della contribuzione per nuove assunzioni e/o nomine avvenute in corso d’anno, hai tempo sino al giorno 16 del mese successivo alla data di nomina/assunzione del Quadro.

Ti ricordiamo che il contributo per l’iscrizione alla Cassa è

  • annuale
  • anticipato
  • dovuto nelle scadenze indicate
  • non frazionabile.

Scadenza della contribuzione annuale per i Quadri in forza al 1° gennaio di ciascun anno

Modalità MAV/Bonifico bancario
Scadenza 31 gennaio dell’anno oggetto di contribuzione

Modalità F24
Scadenza 16 febbraio dell’anno oggetto di contribuzione

Scadenza della contribuzione annuale per i Quadri nominati/assunti in corso d’anno

Modalità MAV/Bonifico bancario
Scadenza entro il mese di avvenuta nomina/assunzione del Quadro (30 gg. elaborazione MAV)

Modalità F24
Scadenza entro il giorno 16 del mese successivo alla data di nomina/assunzione del Quadro.

Ti ricordiamo che il contributo per l’iscrizione alla Cassa è

  • annuale
  • anticipato
  • dovuto nelle scadenze indicate
  • non frazionabile.

In caso di nuove nomine/assunzioni di Quadri in corso d’anno, procedi così:

  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • effettua il Login
  • seleziona le posizioni per le quali intendi procedere al versamento.

A questo punto puoi elaborare il MAV per l’importo dovuto a saldo nella sezione MAV > Scarica MAV.

In alternativa al MAV è possibile versare il contributo mediante bonifico bancario con le seguenti modalità:

  • Intestazione: QUAS – Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
  • Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma
  • IBAN: IT 43 W 08327 03399 000000018000
  • Causale (da riportare fedelmente nell’ordine): « CODICE AZIENDA – RAGIONE SOCIALE – CODICE FISCALE – ANNO DI COMPETENZA DEL PAGAMENTO »
  • BIC/SWIFT per pagamenti esteri: ICRAITRRROM

Ti ricordiamo che il contributo per l’iscrizione alla Cassa è

  • annuale
  • anticipato
  • dovuto nelle scadenze indicate
  • non frazionabile.

QuAS ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha fini di lucro.
In qualità di Ente no-profit possiede solo il codice fiscale: 97068310586

Per sapere quanto devi versare per un Quadro procedi così:

  • vai sulla Home Page
  • clicca sul box Aziende > Area Riservata
  • effettua il Login.

Vai nella sezione Versamenti e seleziona dal menu a tendina l’anno di interesse: in corrispondenza di ciascun Quadro troverai il dettaglio del contributo dovuto secondo la data di nomina/assunzione comunicata.

Il contributo annuale per i Quadri in forza alla data del 01 gennaio di ogni anno è specificato di seguito, sulla base del CCNL applicato dall’Azienda.

Contributo annuale dovuto per le Aziende che applicano i CCNL:
H011-Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, H008-Ccnl DMO
HV17- Vigilanza Privata
T09M SALUTE
H077 SPORT
H341 ORTOFRUTTICOLI
H201 IMPORT/EXPORT FIORI

  • Quota costitutiva*: 340 €
  • Quota a carico Azienda per l’anno 2026: 390 €
  • Quota a carico Quadro: 56 €
  • Contributo totale per l’anno 2026: 446 € (+ 340 €* se dovuta)

Se devi iscrivere un Quadro assunto/nominato in corso d’anno, ricordati che:

  • il contributo per la parte di competenza del Quadro deve essere versato interamente (56 €)
  • il contributo per la parte di competenza dell’Azienda è frazionabile in base alla data di nomina/assunzione come dalla tabella che segue:

Tabella di frazionamento della quota contributiva a carico Azienda per il primo anno di iscrizione del Quadro:

H011-Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi,
H008-Ccnl DMO, HV17- Vigilanza Privata, T09M SALUTE,
H077 SPORT, H341 ORTOFRUTTICOLI,
H201 IMPORT/EXPORT FIORI

Data NominaN° MesiAziendaQuadroTOTALE
01/01 – 15/0112€ 390,00€ 56,00€ 446,00
16/01 – 15/0211€ 357,00€ 56,00€ 413,00
16/02 – 15/0310€ 325,00€ 56,00€ 381,00
16/03 – 15/049€ 293,00€ 56,00€ 349,00
16/04 – 15/058€ 260,00€ 56,00€ 316,00
16/05 – 15/067€ 228,00€ 56,00€ 284,00
16/06 – 15/076€ 195,00€ 56,00€ 251,00
16/07 – 15/085€ 163,00€ 56,00€ 219,00
16/08 – 15/094€ 130,00€ 56,00€ 186,00
16/09 – 15/103€ 98,00€ 56,00€ 154,00
16/10 – 15/112€ 65,00€ 56,00€ 121,00
16/11 – 15/121€ 33,00€ 56,00€ 89,00
16/12 – 31/120€ 0,00€ 56,00€ 56,00

Contributo annuale dovuto per le Aziende che applicano i CCNL:
H05Y Ccnl Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – FIPE
H052 Ccnl settore Turismo – FEDERALBERGHI/FAITA
H04Z Ccnl Imprese di viaggi e Turismo – FIAVET

  • Quota costitutiva*: 340,00
  • Quota a carico Azienda per l’anno 2026: 380,00
  • Quota a carico Quadro: 50,00
  • Contributo totale per l’anno 2026: 430,00 (+340,00* se dovuta)

Se devi iscrivere un Quadro assunto/nominato in corso d’anno, ricordati che:

  • il contributo per la parte di competenza del Quadro deve essere versato interamente (56 €)
  • il contributo per la parte di competenza dell’Azienda è frazionabile in base alla data di nomina/assunzione come dalla tabella che segue:

Tabella di frazionamento della quota contributiva a carico Azienda per il primo anno di iscrizione del Quadro:

H05Y Ccnl Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – FIPE
H052 Ccnl settore Turismo – FEDERALBERGHI/FAITA
H04Z Ccnl Imprese di viaggi e Turismo – FIAVET

Data NominaN° MesiAziendaQuadroTOTALE
01/01 – 15/0112€ 380,00€ 50,00€ 430,00
16/01 – 15/0211€ 348,00€ 50,00€ 398,00
16/02 – 15/0310€ 317,00€ 50,00€ 367,00
16/03 – 15/049€ 285,00€ 50,00€ 335,00
16/04 – 15/058€ 253,00€ 50,00€ 303,00
16/05 – 15/067€ 22200€ 50,00€ 272,00
16/06 – 15/076€ 190,00€ 50,00€ 240,00
16/07 – 15/085€ 158,00€ 56,00€ 208,00
16/08 – 15/094€ 126,00€ 50,00€ 176,00
16/09 – 15/103€ 95,00€ 50,00€ 145,00
16/10 – 15/112€ 63,00€ 50,00€ 113,00
16/11 – 15/121€ 32,00€ 50,00€ 82,00
16/12 – 31/120€ 0,00€ 50,00€ 50,00

*La Quota Costitutiva pari a € 340,00 deve essere versata una tantum all’atto della prima iscrizione del Quadro alla Cassa.

No, la quota contributiva è annuale e deve essere versata in un’unica soluzione nelle scadenze previste dalla Cassa (entro 31 gennaio tramite MAV; entro 16/02 tramite F24).

Non sono ammessi versamenti mensili della contribuzione: il mancato versamento del contributo annuale nella misura e secondo le tempistiche previste comporterà la sospensione delle prestazioni sanitarie previste dalla Cassa, sia in forma diretta che indiretta, a tutti i Quadri in forza all’Azienda.

In caso di cessazione di un Quadro il contributo non è rimborsabile; i servizi e l’assistenza sanitaria della Cassa sono, infatti, garantiti per l’intero anno di riferimento della contribuzione versata anche in caso di cessazione intervenuta nel corso dell’anno.

La tua Azienda è tenuta a versare la contribuzione a QuAS, anche per la parte di competenza del Quadro, per tutti i periodi per i quali è dovuta la retribuzione, compreso il periodo di preavviso coperto dalla relativa indennità.

La tua Azienda è tenuta a versare la contribuzione anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time: qualora esista il rapporto di lavoro e l’erogazione della retribuzione, il contributo annuale è dovuto anche se l’orario di lavoro è ridotto.

Nel momento in cui cessa l’erogazione della retribuzione, deve cessare anche l’iscrizione a QuAS.

I servizi e l’assistenza sanitaria della Cassa sono garantiti per l’intero anno di riferimento della contribuzione versata anche in caso di cessazione intervenuta nel corso dell’anno.

La scelta della modalità di pagamento avviene nella fase d’iscrizione dell’Azienda ed è vincolante per l’Azienda per tutto l’anno di contribuzione. Puoi modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno.

La nuova modalità di pagamento entrerà in vigore al 01/01 dell’anno successivo.

Puoi verificare la modalità di pagamento in vigore dall’Area Riservata.

Ti ricordiamo che la Cassa non può accettare versamenti disposti con un canale di pagamento diverso da quello registrato.

Se un Quadro alle dipendenze dell’Azienda per cui gestisci la contribuzione annuale riceve la comunicazione di rifiuto del PNR, segui i semplici passaggi qui descritti.

Accedi all’Area Riservata aziendale, sezione Versamenti, per verificare la situazione contributiva:

  • se il pagamento non è stato ancora effettuato, procedi alla regolarizzazione del debito e invia copia della ricevuta di pagamento
  • se la regolarizzazione è già stata effettuata, invia copia della ricevuta del pagamento.

Puoi inviare le attestazioni di pagamento esclusivamente tramite l’apposita sezione COMUNICAZIONI dell’Area Riservata.

L’attività principale di QuAS è quella di rimborsare agli iscritti le spese sanitarie da questi sostenute.

Nel caso di prestazioni dirette, QuAS rimborsa il costo della prestazione al centro convenzionato in nome e per conto dell’iscritto. Per tutte le prestazioni eseguite in via diretta presso i centri convenzionati QuAS è prevista una quota di partecipazione alla spesa.

Nel caso di prestazioni effettuate in forma indiretta, invece, l’iscritto sostiene autonomamente l’intera spesa e successivamente invia la relativa documentazione sanitaria e fiscale per ottenerne il rimborso, nella misura prevista dal Tariffario Nomenclatore al momento vigente. In questa circostanza, il rimborso viene erogato direttamente all’iscritto sull’IBAN censito nella sua Area Personale.

Per prenotare prestazioni sanitarie presso un centro convenzionato dovrai:

  • richiedere un codice PNR, a meno che non ne abbia già ottenuto uno che sia ancora in corso di validità
  • contattare il centro convenzionato da te scelto, comunicare il PNR e la diagnosi (o il sospetto diagnostico) presente nella prescrizione
  • prenotare la prestazione.

Ti ricordiamo che

  • per le prestazioni in forma diretta è prevista una compartecipazione alla spesa
  • puoi verificare l’elenco dei centri convenzionati nella sezione Home > Strutture > Strutture sanitarie convenzionate

Il PNR (Patient Name Record) è un codice identificativo generato automaticamente dai nostri sistemi informatici su richiesta dell’iscritto.

Il codice è sostitutivo di nome e cognome e consente di evitare omonimie o errate attribuzioni delle prestazioni sanitarie fruite in convenzione diretta.

Il rilascio del codice da parte dei nostri sistemi informatici è subordinato alla verifica della posizione anagrafica e contributiva.

Puoi ottenere il codice PNR seguendo questi semplici passaggi:

  • accedi all’Area Riservata
  • clicca su Prenotazioni e Rimborsi
  • clicca di nuovo su Codici PNR.

Il codice richiesto sarà visibile nella tua Area Riservata.

ATTENZIONE: in caso di eventuali approfondimenti amministrativi, che potrebbero richiedere fino a 48 ore, gli uffici della Cassa ti invieranno un’e-mail con l’esito della richiesta e eventuali istruzioni operative direttamente sulla casella di posta elettronica censita.

Tutti i passaggi sopra richiamati sono ampiamente descritti nella Mini Guida Pratiche Online Dirette

Ciascun PNR ha una validità di 30 giorni e può essere riutilizzato più volte, anche presso strutture diverse o per diverse prestazioni, fino a naturale scadenza.

Casi particolari

  • PNR per prestazioni prenotate oltre la scadenza di 30 giorni

Se hai prenotato una prestazione che effettuerai in una data successiva a quella di scadenza del PNR (30 giorni), devi:

    • richiedere un nuovo PNR il giorno dopo la scadenza del precedente
    • richiederlo anche se lo hai già comunicato alla struttura sanitaria prescelta.
  • PNR per prestazioni a cavallo di due anni

Se devi fare una prestazione a gennaio e hai richiesto un PNR a dicembre dell’anno precedente, devi:

    • richiedere un nuovo PNR a partire dal 01/01
    • richiederlo anche se lo hai già comunicato alla struttura sanitaria prescelta.

Tutti i passaggi sopra richiamati sono ampiamente descritti nella Mini Guida Pratiche Online Dirette

Puoi verificare l’elenco dei centri convenzionati nella sezione Home > Strutture > Strutture sanitarie convenzionate.

QuAS considera di primaria importanza la libertà di scelta, per i propri Iscritti, tanto del luogo di cura quanto del professionista cui rivolgersi: a differenza di altri Fondi, non vi è alcun obbligo per gli iscritti alla Cassa di effettuare prestazioni nei soli centri convenzionati, ma è sempre garantita la possibilità di fruire di prestazioni sanitarie in forma indiretta con successiva richiesta di rimborso della spesa sostenuta, secondo le tempistiche e le modalità previste dal Tariffario Nomenclatore.

I convenzionamenti con le strutture sanitarie, inoltre, sono strettamente connessi al numero di aziende e Quadri attivi di un determinato territorio.

La Cassa valuta costantemente le possibilità di convenzionamento con strutture sanitarie su tutto il territorio italiano; tuttavia, il rapporto di convenzione comporta un onere amministrativo non banale per la struttura sanitaria. Accade spesso, infatti, che le strutture sanitarie non siano interessate ad un accordo di convenzione diretta per le proprie scelte organizzative, economiche o per il limitato bacino di utenza che gli iscritti ad una singola Cassa rappresentano in un determinato territorio.

Sì, la prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico è un documento necessario. In assenza di regolare prescrizione il centro convenzionato non è autorizzato a eseguire la prestazione anche se questa è già stata prenotata.

Fanno eccezione i Protocolli di prevenzione e le prestazioni odontoiatriche: per queste tipologie di prestazioni non occorre la prescrizione medica.

No, non è possibile rimborsare la quota di partecipazione: l’importo speso può essere portato in detrazione nella successiva dichiarazione dei redditi.

Sono ammesse, nei limiti e alle condizioni previste:

  • Asportazione di nevo con tecnica chirurgica (con esame istologico)
  • Asportazione di basalioma (con esame istologico)
  • Asportazione di nevo del viso (con documentazione fotografica pre-intervento + esame istologico)
  • Trattamento di verruche cutanee mediante crioterapia o diatermocoagulazione

Per maggiori informazioni consulta la Mini Guida Dermatologia

Sì. Per le prestazioni di chirurgia dermatologica (asportazione nevo o basalioma), il riconoscimento del rimborso è sempre subordinato alla presentazione del referto istologico, che deve confermare la diagnosi clinica alla base dell’intervento. In assenza di un esito istologico coerente, il rimborso non può essere riconosciuto. Per maggiori informazioni consulta la Mini Guida Dermatologia

In questo caso il rimborso non viene riconosciuto, anche se la prestazione è stata eseguita in forma diretta.

La Cassa può rimborsare solo prestazioni coerenti con i criteri previsti dal Regolamento.

Per maggiori informazioni consulta la Mini Guida Dermatologia

No. Anche in presenza di autorizzazione preventiva e di prestazione effettuata in forma diretta, il rimborso è sempre subordinato all’esito dell’esame istologico.

Se il referto istologico non conferma la presenza di una lesione ammessa (nevo o basalioma), ma evidenzia una diversa tipologia di lesione, la prestazione non risulta rimborsabile secondo il Regolamento della Cassa e il relativo importo resta a carico dell’iscritto.

Ricordiamo inoltre che, al momento dell’accesso alle prestazioni in convenzione diretta, l’iscritto è tenuto a firmare una Dichiarazione di Responsabilità, con la quale dichiara di accettare l’eventuale addebito futuro delle prestazioni qualora, a seguito di successivi controlli, la Cassa QuAS accerti:

  • la mancanza dei requisiti per il rimborso, oppure
  • la non validità della posizione associativa alla data della prestazione.

L’autorizzazione preventiva consente l’esecuzione della prestazione, ma non garantisce automaticamente il rimborso, che può essere riconosciuto solo in presenza di tutti i requisiti previsti.

Per maggiori informazioni consulta la Mini Guida Dermatologia

Per prenotare i pacchetti di prevenzione dovrai:

  • richiedere un codice PNR, a meno che non ne abbia già ottenuto uno che sia ancora in corso di validità
  • contattare il centro convenzionato da te scelto e comunicare il PNR
  • prenotare il pacchetto o la combinazione di pacchetti, comunicandone il relativo codice identificativo (A, B1, B2, C oppure A+B1, A+B2, A+C).

Attenzione: se intendi eseguire due protocolli combinati (A+C, A+B1 oppure A+B2), dovrai:

  • prenotare contestualmente la combinazione di protocolli
  • comunicare un unico codice PNR.

In questo caso la quota a carico iscritto sarà di 60 €, oltre l’eventuale costo per la marca da bollo.

Ti ricordiamo, inoltre, che la Cassa non può intervenire sulle tempistiche di prenotazione e/o erogazione delle prestazioni in convenzione, che sono soggette esclusivamente alla disponibilità delle strutture stesse.

No: QuAS considera di primaria importanza la libertà di scelta, per i propri Iscritti, tanto del luogo di cura quanto del professionista cui rivolgersi.
Per la fruizione dei protocolli eseguiti in forma indiretta, ricorda che:
  • devi effettuare tutti gli accertamenti previsti all’interno dei protocolli presso la medesima struttura sanitaria; tutte le prestazioni previste devono essere svolte in un arco temporale di 30 giorni
  • nel caso di combinazione di due pacchetti, dovrai eseguirli entrambi nell’arco temporale di 30 giorni e inviare la relativa documentazione di spesa in un’unica richiesta di rimborso
  • non occorre allegare alcuna prescrizione medica
  • il rimborso spettante verrà erogato entro il limite massimo di importo previsto per ciascun pacchetto (o combinazione di pacchetti).

Le prestazioni che compongono i protocolli possono essere fruite solo nella loro totalità e non è possibile eseguire solo alcune delle prestazioni previste dal protocollo prescelto, oppure aggiungerne altre.

Ciò comporta che:

  • se devi effettuare solo alcuni degli accertamenti previsti per ciascun protocollo (o combinazione di protocolli), potrai ottenerne il rimborso solo dietro presentazione di regolare prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico
  • se devi effettuare prestazioni aggiuntive rispetto al protocollo (o combinazione di protocolli), dovrai richiedere una fatturazione a parte per tali prestazioni ulteriori e presentare, per queste ultime, regolare prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico.

I Protocolli e le eventuali combinazioni (A+C, A+B1 oppure A+B2) possono essere effettuati al massimo una volta per anno legale (01/01 – 31/12).

Pertanto, non è consentito effettuare, nello stesso anno, protocolli distinti in momenti diversi.

Se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi non hai portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte), oppure hai detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, puoi modificare la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, non può stabilire se le spese presentate nella dichiarazione dei redditi siano state effettivamente da te detratte nelle precedenti dichiarazioni; per tale motivo i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale.

Nota Bene: i rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Unico, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. Per qualsiasi altro quesito, dubbio o approfondimento in merito vi invitiamo a contattare un consulente fiscale o il Caaf di riferimento.

Puoi inviare una e-mail di candidatura all’indirizzo convenzioni@quas.it specificando la Regione e la Provincia di riferimento ed allegando la carta dei servizi.

Presso le strutture sanitarie convenzionate per le prestazioni chirurgiche è attiva una forma di assistenza diretta parziale che prevede l’intervento della Cassa per il pagamento diretto alla Struttura del costo delle prestazioni sanitarie eseguite in regime di ricovero espressamente previste dal Nomenclatore Tariffario.

A carico degli assistiti viene posto l’onere della differenza tra quanto previsto dal Nomenclatore rispetto alle tariffe applicate dalla casa di cura.

La procedura per l’attivazione di questa formula spetta alla Struttura che pertanto la invitiamo a contattare. Sarà la stessa struttura a predisporre la proposta di cura ritenuta più idonea rispetto al quadro clinico riscontrato e ad inviare richiesta alla Cassa: una volta che la Struttura avrà attivato la procedura prevista verrà redatto dalla Cassa un piano di cura con evidenza dei costi a carico, che lei potrà eventualmente accettare.

La “quota non rimborsabile” comprende tutte le voci di spesa che non rientrano tra quelle previste dal Tariffario QuAS e per le quali non è previsto alcun rimborso.
Tra queste possono rientrare, ad esempio, materiali sanitari, farmaci o altre prestazioni accessorie escluse. In alcuni casi, la voce può includere anche l’importo eccedente derivante dall’applicazione dell’IVA.

Nel corso di un ricovero, possono verificarsi degli imprevisti clinici o assistenziali che rendono necessarie prestazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste nel piano di cura.
Tali evenienze non sono sempre determinabili né quantificabili anticipatamente in termini economici. Per questa ragione, il piano di cura fornito rappresenta una stima basata sulla prestazione programmata, ma resta suscettibile di variazioni qualora, in corso di ricovero, emergano esigenze diverse.
In tali casi, eventuali costi aggiuntivi sono valutati successivamente dai referenti sanitari della Cassa sulla base della documentazione clinica.

Con riferimento alla quota a tuo carico, la documentazione di spesa che la struttura è tenuta a rilasciarle a seguito delle prestazioni eseguite, dovrebbe contenere già le informazioni di cui necessita.
Tale documentazione è completa ed esaustiva ai fini dell’adempimento degli obblighi nei confronti di altri enti, inclusi quelli assicurativi, e non sono necessarie ulteriori dichiarazioni da parte della Cassa.

Sarà tuttavia possibile emettere una dichiarazione qualora una norma regolamentare preveda espressamente che il fondo di copertura secondaria ne richieda la presentazione come documentazione integrativa ai fini della liquidazione del rimborso anche in caso di prestazioni eseguite in convenzione diretta.

A tal fine, QuAS richiede agli iscritti di fornire evidenza della suddetta disposizione normativa.

Anche le prestazioni prenotate, ma non ancora fruite, concorrono a impegnare il massimale disponibile, al fine di garantire all’iscritto una visione aggiornata delle visite e delle prestazioni ancora fruibili.

Pertanto, in caso di errori o di prenotazioni a cui non si intende dare seguito, ti invitiamo a contattare la/le struttura/e presso cui sono state effettuate le richieste di prenotazione per richiederne l’annullamento.

Il riepilogo delle spese sanitarie rimborsate da QuAS si basa sulla data di liquidazione della richiesta e non sulla data in cui è stata effettuata la prestazione o emessa la fattura.
Per questo motivo, può accadere che una prestazione erogata in un anno venga contabilizzata nel riepilogo dell’anno successivo, se la liquidazione è avvenuta in quell’anno.

Tutte le prestazioni ammesse a rimborso sono elencate nel Tariffario Nomenclatore della Cassa.

La Cassa rimborsa le spese sanitarie per prestazioni fatte a seguito di stato patologico (presunto o accertato).

Quando invii una richiesta di rimborso, assicurati di allegare la prescrizione medica contenente la diagnosi o il sospetto diagnostico: motivazioni quali accertamento, controllo, prima visita, screening, familiarità, etc. non sono ritenute valide ai fini del rimborso.

Fanno eccezione le prestazioni odontoiatriche e i pacchetti di prevenzione, che non necessitano di prescrizione medica.

In via generale, QuAS rimborsa le seguenti tipologie di prestazioni:

  • visite specialistiche
  • prestazioni di diagnostica strumentale e per immagini
  • esami di laboratorio
  • prestazioni ostetrico-ginecologiche rese al quadro donna in stato di gravidanza
  • interventi chirurgici
  • ricoveri e degenze
  • prestazioni di chirurgia ambulatoriale
  • terapie fisiche
  • terapie antalgiche
  • terapie oncologiche
  • sedute di psicoterapia
  • cure termali
  • lenti correttive della vista
  • prestazioni odontoiatriche
  • presidi e protesi
  • pacchetti di prevenzione.

Ti consigliamo di leggere con attenzione il Tariffario Nomenclatore prima di inviare la richiesta di rimborso.

Il Tariffario Nomenclatore è l’elenco dettagliato di tutte le prestazioni rimborsate dalla QuAS.

Per ciascuna voce in elenco trovi, a fianco, l’importo massimo erogato dalla Cassa.

Esempio:

  • fattura per visita specialistica importo 100 €, rimborso Quas 80 €
  • fattura per visita specialistica di importo 40 €, rimborso Quas 40 €.

Vai sulla Home Page del sito

  • clicca su Tariffario > Ricerca Nomenclatore
  • compila il form di ricerca inserendo
    • anno di riferimento
    • nome della prestazione richiesta

I farmaci, in genere, non sono rimborsabili.
Gli unici farmaci rimborsabili sono quelli chemioterapici.

No. Carrozzine, stampelle, calzature ortopediche non sono rimborsabili.

Puoi inviare le richieste di rimborso esclusivamente online, tramite accesso alla tua Area Riservata.
Trovi le istruzioni per accedere all’area riservata e inviare le richieste di rimborso nelle relative Mini Guide dedicate.

Per richiedere il rimborso hai 365 giorni di tempo dalla data di emissione dei documenti di spesa (fattura/ticket/ricevuta fiscale).

No: per il rimborso per le spese sanitarie devi sempre allegare la prescrizione medica con la diagnosi o il sospetto diagnostico.

Fanno eccezione:

  • le prestazioni odontoiatriche
  • i pacchetti di prevenzione
  • gli interventi chirurgici.

Ti ricordiamo che, ai fini del rimborso, sono considerate valide: la ricetta rossa o rosa, la ricetta bianca, la ricetta elettronica.

Con diagnosi o sospetto diagnostico intendiamo la motivazione con la quale il tuo medico curante (di base o specialista) ti prescrive un determinato accertamento.

La prescrizione medica (o la relazione medica redatta dallo specialista) deve, quindi, specificare per quale patologia – accertata o anche solo sospetta – viene richiesta una data prestazione.

In questo senso, diciture quali accertamento, controllo, prima visita, screening, familiarità, etc. non danno diritto al rimborso.

Per il rimborso delle spese sanitarie bisogna inviare:

  • la prescrizione medica contenente la diagnosi o il sospetto diagnostico
  • la fattura dettagliata con l’elenco delle singole prestazioni effettuate e i relativi importi.

Per alcune prestazioni è necessario, inoltre, inviare documentazione aggiuntiva (cartella clinica, rinomanometria, reperti fotografici, etc.), pertanto consigliamo di consultare il Tariffario Nomenclatore prima di inviare la richiesta di rimborso.

Per il rimborso delle prestazioni odontoiatriche dovrai inviare la seguente documentazione:

  • ​il modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dal dentista (lo trovi qui)
  • la fattura dettagliata, contenente l’elenco delle singole prestazioni effettuate ed i relativi importi
  • la ricevuta del pagamento avvenuto in modalità tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, etc…).

Nota Bene. Ti ricordiamo che:

  • per le prestazioni odontoiatriche non occorre la prescrizione medica
  • QuAS liquida le fatture di acconto solo in presenza della fattura di saldo completa dell’elenco delle prestazioni con il relativo importo
  • alcune prestazioni odontoiatriche necessitano di documentazione aggiuntiva (ortopanoramica, passaporto implantare, evidenze fotografiche, etc.).

Ti consigliamo, perciò, di leggere con attenzione il Tariffario Nomenclatore vigente e la Mini Guida alle prestazioni odontoiatriche prima di inviare la richiesta di rimborso.

Per gli interventi elencati nel Tariffario Nomenclatore, QuAS rimborsa le seguenti voci:

  • intervento (omnicomprensivo di tutta l’equipe chirurgica, anestesista compreso)
  • sala operatoria (se prevista), espressa in varie fasce a seconda dell’importo riconosciuto dalla Cassa per l’intervento
  • retta giornaliera di degenza (se prevista)
  • pacchetti di analisi preoperatorie per interventi chirurgici eseguiti in regime di ricovero o day hospital.

Ti ricordiamo, inoltre, che:

  • per il rimborso di interventi chirurgici con pernotto è indispensabile inviare la cartella clinica completa
  • per il rimborso di interventi chirurgici in day hospital è indispensabile inviare una relazione medica dettagliata dell’intervento effettuato.

La fattura dettagliata, contenente l’elenco delle singole prestazioni effettuate ed i relativi importi e:

  • per gli interventi chirurgici con pernotto, la cartella clinica completa
  • per gli interventi chirurgici in day hospital, una relazione medica dettagliata dell’intervento effettuato.

No: le pratiche di rimborso vengono valutate dall’ufficio preposto alle liquidazioni, insieme al Consulente medico della Cassa, solo all’arrivo di tutti i documenti necessari.

Non possiamo fornire indicazioni sui rimborsi per le prestazioni mediche né fare valutazioni preventive sugli interventi chirurgici e sui piani di cura odontoiatrici.

Spetta al medico di fiducia (medico di base o specialista) l’individuazione, l’accertamento e la rispondenza delle prestazioni da eseguire rispetto alle voci del Tariffario Nomenclatore vigente.

In caso di gravidanza, insieme alle fatture dovrai inviare il certificato di gravidanza; tipicamente è un documento redatto dal medico specialista su carta intestata e riporta:

  • la data dell’ultima mestruazione
  • la data presunta del parto.

Sono ammesse, nei limiti e alle condizioni previste:

  • Asportazione di nevo con tecnica chirurgica (con esame istologico)
  • Asportazione di basalioma (con esame istologico)
  • Asportazione di nevo del viso (con documentazione fotografica pre-intervento + esame istologico)
  • Trattamento di verruche cutanee mediante crioterapia o diatermocoagulazione

Sì. Per le prestazioni di chirurgia dermatologica (asportazione nevo o basalioma), il riconoscimento del rimborso è sempre subordinato alla presentazione del referto istologico, che deve confermare la diagnosi clinica alla base dell’intervento.
In assenza di un esito istologico coerente, il rimborso non può essere riconosciuto.

In questo caso il rimborso non viene riconosciuto, anche se la prestazione è stata eseguita in forma diretta.
La Cassa può rimborsare solo prestazioni coerenti con i criteri previsti dal Regolamento.

No: l’assistenza sanitaria copre solo i Quadri e i Pensionati iscritti.
Fanno eccezione i figli entro il loro primo anno di vita (vedi il Tariffario Nomenclatore alla sezione “Tutela del Figlio”).

Se devi chiedere il rimborso di una spesa sanitaria da te pagata, ma relativa ad una prestazione sostenuta da tuo figlio/a nel suo primo anno di vita, devi registrare preventivamente la sua posizione nella tua Area Riservata, compilando e trasmettendo alla Cassa il modulo di autocertificazione.

Le prestazioni in favore dei figli possono essere effettuate solo in forma indiretta.

No: la Cassa può rimborsare le prestazioni di fisioterapia solo se eseguite da professionisti abilitati e iscritti negli albi previsti dagli Ordini dei Fisioterapisti – FNOFI (D.M. 8 Settembre 2022, n. 183) e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – TSRM PSTRT (D.M. 13 Marzo 2018).

Attenzione: tutte le prestazioni manu medica e tutte le prestazioni fisioterapiche contrassegnate, nel Tariffario Nomenclatore vigente, dal simbolo (1) possono essere rimborsate solo se ad effettuarle è un medico chirurgo.

Se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi non hai portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte), oppure hai detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, puoi modificare la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, non può stabilire se le spese presentate nella dichiarazione dei redditi siano state effettivamente da te detratte nelle precedenti dichiarazioni; per tale motivo i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale.

Nota Bene: i rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Unico, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. Per qualsiasi altro quesito, dubbio o approfondimento in merito vi invitiamo a contattare un consulente fiscale o il Caaf di riferimento.

La fattura o la ricevuta fiscale: la Cassa, infatti, può rimborsare solo in presenza di un documento di spesa che contenga i seguenti elementi:

  1. dati identificativi del beneficiario (nominativo, codice fiscale)
  2. data e numero del documento
  3. descrizione dettagliata delle singole prestazioni eseguite, complete di importo importo totale e, se applicabile, IVA
  4. dati del soggetto emittente (Nominativo/Ragione sociale, partita IVA/codice fiscale)

No, la Cassa riconosce il rimborso esclusivamente sulla base di documentazione di spesa fiscalmente valida (fattura o ricevuta fiscale).
Le ricevute PagoPA, CBill o simili rappresentano esclusivamente documenti relativi alla modalità di pagamento (analogamente alla ricevuta POS) e attestano unicamente l’avvenuto pagamento da parte dell’iscritto al soggetto erogatore della prestazione.
Tali ricevute possono risultare prive di elementi essenziali ai fini del rimborso, quali la data e il numero del documento fiscale associato, la descrizione analitica delle singole prestazioni e i relativi importi.