Regolamento Gestione Speciale Pensionati
Sezione speciale Gestione Pensionati
Norme integrative del Regolamento
1. L’ammissione all’assistenza QuAS è consentita ai Quadri titolari di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria che siano stati Iscritti alla Cassa in modo continuativo nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione alla Gestione Speciale.
Ai fini del calcolo dell’anzianità necessaria per l’iscrizione nella Gestione Pensionati è presa in considerazione la data in cui l’Azienda ha comunicato l’iscrizione del Quadro a QuAS, come previsto dall’art. 2 del Regolamento generale della gestione ordinaria.
2. A decorrere dal 01/01/2009, i Quadri pensionati che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro-tempore per l’iscrizione alla Gestione Speciale Pensionati, possono essere autorizzati ad effettuare il versamento volontario a completamento del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione (12 mesi). L’autorizzazione di cui sopra è strettamente collegata all’esistenza, congiuntamente e al momento della presentazione della domanda di iscrizione, delle seguenti condizioni:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporta il riconoscimento del requisito pensionistico obbligatorio
- titolarità della pensione a carico del sistema obbligatorio
- carenza contributiva non superiore ad un anno (max 12 mesi) rispetto al requisito dei dieci anni di cui all’art. 1
- esplicita richiesta del Quadro per l’autorizzazione al versamento volontario della contribuzione mancante
- versamento in unica soluzione di un contributo volontario annuo, frazionabile se relativo a coperture di periodi inferiori ad un anno, nella misura prevista per i Quadri in quiescenza.
I periodi di Cassa integrazione straordinaria o casistiche di cui all’art. 7 del presente Regolamento, usufruiti dai Quadri in costanza d’iscrizione alla Cassa, verranno considerati quali periodi neutri (ovverosia non computabili e privi di qualsivoglia valenza) ai fini della determinazione del requisito minimo di anzianità di contribuzione richiesto per l’iscrizione nella gestione Quadri in Quiescenza.
3. L’iscrizione ha effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla contestuale titolarità della rendita pensionistica a condizione che siano stati posti in essere, sotto pena di decadenza, gli adempimenti di cui al successivo punto 4.
In caso di cessazione di attività in corso d’anno, l’iscrizione in qualità di Quadro in Quiescenza ha data di decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo in quanto, per l’anno solare in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro le prestazioni sanitarie sono garantite dal contributo versato dall’Azienda di appartenenza.
4. La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati dovrà essere inoltrata, con un’unica domanda online, dalla propria area riservata “Gestione pensionati > Richiesta iscrizione”, allegando la “Comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione” ricevuta dall’ente previdenziale di appartenenza, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data della comunicazione medesima.
Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 90 gg. dalla data della suddetta comunicazione, tramite l’apposita procedura online presente nella propria area riservata “Gestione pensionati > Richiesta iscrizione”; in alternativa, inviando per raccomandata A/R l’apposito modulo cartaceo predisposto dalla Cassa.
Nel caso di inoltro oltre i 90 gg, la domanda di iscrizione non potrà essere presa in considerazione e l’assistenza QuAS cesserà definitivamente.
5. Il contributo a carico del Quadro pensionato, non frazionabile, è fissato per l’anno 2026 in € 1.200,00. L’entità del contributo è subordinata al costante monitoraggio che QuAS è tenuta ad effettuare allo scopo di mantenere l’equilibrio finanziario della Cassa.
Per tale ragione il contributo può essere modificato dalla Cassa stessa in rapporto all’equilibrio finanziario tra la contribuzione versata e le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti alla Gestione Speciale Pensionati. Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 10/01/2026 utilizzando l’apposito bollettino Mav che sarà inviato direttamente dalla Cassa.
Nel caso di collocamento in pensione nel corso dell’anno solare, il contributo relativo all’anno in corso rimane a carico dell’Azienda e l’iscrizione in qualità di pensionato decorrerà dall’anno successivo a seguito della verifica dei requisiti e del versamento del contributo previsti.
6. Nel caso di mancato versamento del contributo annuo entro i termini previsti nel precedente articolo, la Cassa non invierà alcun sollecito e il pagamento tardivo sarà eccezionalmente ammesso esclusivamente se eseguito entro il 28/02 dell’anno a cui il contributo si riferisce. In tali casi, le prestazioni sanitarie resteranno sospese fino all’incasso del contributo dovuto. Pagamenti eseguiti oltre la data del 28/02 dell’anno a cui il pagamento si riferisce verranno restituiti all’ordinante e l’iscrizione alla Gestione speciale Pensionati verrà cessata definitivamente, senza alcuna possibilità di appello o successiva riattivazione.
Nei casi in cui la verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla Gestione Speciale Pensionati avvenga in corso d’anno e l’iscrizione alla QuAS in qualità di Quadro in servizio sia cessata negli anni precedenti (a titolo esemplificativo nei casi previsti al successivo articolo 7), il pagamento del contributo annuale deve essere eseguito entro la data di scadenza dell’avviso di pagamento, inviato dalla Cassa unitamente alla conferma dell’iscrizione. Nei casi di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, la Cassa non invierà alcun sollecito e il pagamento tardivo sarà eccezionalmente ammesso se eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’avviso di pagamento suddetto. Pagamenti eseguiti oltre i 30 giorni successivi la scadenza dell’avviso di pagamento verranno restituiti all’ordinante e l’iscrizione alla Gestione speciale Pensionati verrà cessata definitivamente, senza alcuna possibilità di appello o successiva riattivazione.
7. L’iscrizione dei Quadri in mobilità lunga ai sensi della legge 223/91, o per effetto di accordo Aziendale riguardante periodi di inattività o cessazione di rami di Azienda per effetto di ristrutturazioni Aziendali, sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL di cui all’art. 2.1 del Regolamento generale gestione ordinaria temporalmente contenuto nei limiti massimi d’inattività fissati dalla citata legge, è consentita dal momento in cui vengono collocati in pensione sempre che, considerando neutro il periodo di mobilità per il quale non è dovuto alcun contributo, gli stessi possano comunque far valere il requisito ordinario di anzianità di iscrizione alla Cassa di cui al precedente art. 1.
Eventuali prestazioni sanitarie fruite tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione non potranno essere oggetto di rimborso. Rimane comunque obbligatorio e sotto pena di decadenza l’adempimento di richiesta d’iscrizione alla Cassa nei termini e nelle modalità previste all’art. 4.